Pensione di inabilità assoluta e valutazione in concreto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 338 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa prevista dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 presuppone uno stato di impossibilità che va accertato in concreto, avuto riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative in altro contesto e mansione. Tale beneficio si distingue dalla pensione ordinaria per dispensa dal servizio per inabilità a proficuo lavoro, che richiede una inabilità riferita alle sole mansioni dell’amministrazione di appartenenza. Il giudice, in presenza di un parere del CTU estremamente argomentato e non contraddetto dalle parti, può discostarsi dal giudizio della commissione medica di verifica e accertare la sussistenza del requisito sanitario alla data della prima verifica. Ne consegue il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con la maggiorazione convenzionale e la corresponsione dei ratei arretrati con interessi da ciascun rateo al soddisfo.

Il Fatto

La ricorrente, invalida civile, è in quiescenza con pensione diretta di inabilità dal 1° gennaio 2020, per dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Nel 2019 aveva presentato domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995; la commissione medica di verifica aveva escluso l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La successiva domanda del 2020, fondata sull’inidoneità al servizio, era stata accolta dall’INPS.

La ricorrente ritiene di aver diritto all’anzianità convenzionale prevista dalla norma, essendo stata riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua dalla commissione medica della A.U.S.L. Le richieste in autotutela restano senza esito. Propone quindi ricorso, chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento più favorevole. L’INPS, costituitosi, chiede il rigetto per difetto del presupposto sanitario e si oppone alla consulenza d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il giudice individua il thema decidendum nella verifica dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, dovendo esso essere valutato in concreto, avuto riguardo al possibile impiego delle energie lavorative in altro contesto e mansione. La Corte sottolinea la differenza rispetto alla pensione ordinaria per dispensa dal servizio, che si riferisce alla sola inabilità a proficuo lavoro nell’amministrazione di appartenenza.

Con ordinanza n. 52/2023 è stato nominato CTU il Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, con quesito volto ad accertare se le infermità della ricorrente comportassero l’impossibilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Il consulente ha concluso che le patologie comportavano già all’atto della prima verifica del 2018 l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ribadendo il giudizio positivo anche in relazione alla visita del 27 novembre 2019.

La Corte valorizza il contraddittorio tecnico, non essendo pervenuta alcuna controdeduzione al parere preliminare né dalla ricorrente né dall’INPS. Rileva inoltre che i pareri degli organi collegiali del 2022 e del 2023 hanno riconosciuto l’invalidità al 100% con necessità di assistenza continua, in senso difforme rispetto al giudizio della commissione medica di verifica romana del 2019.

Alla luce di tali elementi il ricorso è accolto. La Corte condivide il parere del CTU, che ha evidenziato come l’intero arco di autosufficienza preteso fosse assente sin dal 2018, anche in comorbidità con la severa condizione psichiatrica mai considerata dalla commissione esaminatrice. L’INPS dovrà corrispondere i benefici ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 sulla pensione in godimento, con i ratei arretrati e gli interessi da ciascun rateo al soddisfo. Le spese sono compensate in ragione della complessità dei giudizi medici intercorsi, nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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