Assoluzione penale per insussistenza dolo esclude colpa grave del contabile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 35 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato, fondata sull’esclusione dell’elemento psicologico, è utilizzabile dal giudice contabile per fondare e corroborare il giudizio di non rimproverabilità della condotta dell’agente contabile. L’assenza del dolo non esclude di per sé la configurabilità della colpa grave, che può sussistere anche in presenza di una sentenza penale assolutoria. Tuttavia, quando gli accertamenti del giudice penale dimostrino che il preteso inadempimento è dipeso da un ragionevole affidamento sulla fondatezza della pretesa dell’ente, la condotta non è censurabile nemmeno a titolo di colpa grave. Ne consegue il venir meno della responsabilità amministrativa principale e, in via derivata, della connessa posizione del convenuto evocato a titolo sussidiario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla gestione, da parte di un’esercente commerciale convenzionata con un Comune, del servizio di ricarica di buoni pasto telematici per la refezione scolastica. La Procura regionale aveva contestato alla convenzionata, quale agente contabile, l’omesso riversamento di somme ingenti riscosse tra l’agosto 2017 e il febbraio 2019; a un funzionario comunale, responsabile del procedimento, era invece contestata a titolo sussidiario la colpa grave per l’omesso controllo.
Il giudice di primo grado aveva condannato la convenzionata e assolto il funzionario, escludendo la colpa grave e il nesso causale. La Procura regionale ha proposto appello principale avverso l’assoluzione del funzionario; la convenzionata ha proposto appello incidentale avverso la propria condanna. La questione decisiva è giunta in appello dopo l’assoluzione penale della convenzionata dal reato di peculato.
La Motivazione della Corte
La Sezione riunisce gli appelli e antepone, per priorità logica, l’esame di quello incidentale. L’eventuale accoglimento di quest’ultimo determina, infatti, l’improcedibilità dell’appello principale, perché il venir meno della responsabilità principale travolge la connessa e dipendente posizione del presunto responsabile evocato a titolo sussidiario.
Elemento dirimente è la sentenza del Tribunale di L’Aquila, sezione penale, divenuta irrevocabile, che ha assolto la convenzionata dal reato di cui all’art. 314 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Il giudice penale ha escluso la colpevolezza rilevando che la convenzionata era contrattualmente tenuta a versare l’importo risultante dall’estratto conto mensile rilasciato dal sistema informativo; aveva eseguito più volte versamenti superiori a quelli dovuti in base ai propri estratti, confidando nella fondatezza delle maggiori richieste dell’ente. La divergenza tra estratti conto e ammontare preteso dal Comune, divenuta cronica, giustificava ragionevolmente il rifiuto di saldare quanto da ultimo richiesto.
Il Collegio chiarisce il rapporto tra giudicato penale e responsabilità contabile. La sentenza penale di assoluzione per assenza del dolo non comporta automaticamente l’esclusione della responsabilità amministrativo-contabile, che può configurarsi anche a titolo di colpa grave, come già affermato dalla Sezione. Tuttavia, gli accertamenti compiuti dal giudice penale sono utilizzabili in questa sede per fondare e corroborare un giudizio di non rimproverabilità della condotta, non solo a titolo di dolo ma anche di colpa grave.
La documentazione conferma che la convenzionata ha cercato di onorare i propri impegni, contraendo un mutuo bancario quando i fondi personali si erano azzerati per far fronte alle continue richieste di integrazione del Comune. Il rifiuto di dare ulteriore corso a richieste di pagamento unilateralmente stabilite, nonostante l’ente fosse edotto delle criticità della piattaforma gestionale e ritenesse apoditticamente più attendibili i propri dati, appare ragionevole. La condotta non è dunque censurabile nemmeno a titolo di colpa grave e l’appello incidentale è accolto.
Per effetto dell’accoglimento, è dichiarato improcedibile l’appello principale della Procura regionale. Il Collegio dà infine atto dell’insussistenza dei presupposti per applicare alla vicenda le disposizioni sopravvenute di cui alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, ed è liquidato in dispositivo l’onere delle spese di lite a carico dell’amministrazione interessata.
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