Cessata materia del contendere per ottemperanza anteriore alla notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 528 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione abbia eseguito il giudicato prima della notifica del ricorso, va dichiarata la cessata materia del contendere. L’ottemperanza anteriore alla notifica esclude, infatti, l’interesse a una pronuncia che accerti l’inadempimento e preclude la condanna all’esecuzione. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue all’accertamento dell’avvenuta esecuzione, indipendentemente dalla richiesta delle parti. Sulle spese di lite la Corte dispone la compensazione, restando nulla ogni statuizione per le spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza deducendo che l’INPS, resistente, non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 674/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio. Ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Istituto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi, l’INPS ha rappresentato di aver dato esecuzione alla sentenza con determina del 14.09.2023 e di aver provveduto al pagamento con il cedolino di ottobre 2023. Ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse e/o della cessata materia del contendere, con vittoria o compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudizio di ottemperanza ha a oggetto l’accertamento dell’avvenuta esecuzione del giudicato e l’adozione dei provvedimenti necessari a renderlo effettivo. Presupposto del ricorso è, dunque, l’inadempimento dell’amministrazione al momento della proposizione della domanda.
La Sezione ha verificato, alla luce della documentazione in atti, che l’INPS ha ottemperato alla sentenza n. 674/2022 prima della notifica del ricorso. L’accertamento non è stato smentito dal ricorrente, che in udienza si è riportato agli atti chiedendo la cessata materia del contendere con vittoria delle spese.
L’esecuzione intervenuta in epoca anteriore alla notifica del ricorso esclude l’interesse a una pronuncia di condanna e preclude al giudice di adottare i provvedimenti attuativi del giudicato. Ne deriva la declaratoria di cessata materia del contendere.
Sul regolamento delle spese la Corte ha disposto la compensazione, rilevando che la prestazione satisfattiva è intervenuta comunque in tempi tali da giustificare la proposizione della domanda. Resta ferma la statuizione di nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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