Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 350 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, di natura dichiarativa, con cui il giudice accerta l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. Essa presuppone il venir meno della contrapposizione tra le parti per effetto di un fatto sopravvenuto che soddisfi la pretesa dedotta in giudizio. Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento da parte dell’ente previdenziale secondo il criterio richiesto dal ricorrente integra il fatto estintivo della controversia. La compensazione delle spese tra le parti costituite è giustificata dalla presenza di oscillazioni giurisprudenziali, composte solo a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, calcolato con il sistema cosiddetto “misto“, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi. L’istanza amministrativa era rimasta senza risposta.
Nel corso del giudizio l’INPS si è costituito documentando di avere proceduto, in applicazione della circolare n. 107/2021, alla rideterminazione del trattamento con riconoscimento degli arretrati, secondo l’aliquota determinata dalle Sezioni riunite di questa Corte, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Anche il ricorrente ha aderito a tale richiesta, avendo l’Istituto provveduto alla riliquidazione con l’applicazione della percentuale riconosciuta dalle Sezioni riunite.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico delle pensioni ha rilevato la concorde richiesta delle parti e ha verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La decisione non investe il merito della pretesa pensionistica, ma si colloca sul piano processuale.
La Corte ha qualificato la pronuncia come in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Il venir meno dell’interesse trova fondamento nel fatto sopravvenuto costituito dalla riliquidazione disposta dall’ente previdenziale, che ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata.
Sul piano delle spese, il giudice ha disposto la compensazione tra le parti costituite. La scelta è motivata dalla considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, composte solo a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica: una ragione oggettiva che giustifica la deroga alla regola della soccombenza.
La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese compensate, e ha mandato alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Nota della Redazione
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