Salario accessorio e dissesto: competenza e contrattazione tardiva (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 258 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di salario accessorio di un ente locale in dissesto, l’obbligazione giuridica che non sia sorta anteriormente al 31 dicembre 2021 resta di competenza degli organi ordinari del comune e non dell’Organo straordinario di liquidazione. Il pagamento delle relative spettanze non può avvenire prima dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, poiché solo tale adempimento assicura la certezza della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie. È escluso ogni effetto retroattivo della contrattazione integrativa tardiva, non avendo senso remunerare ex post obiettivi di miglioramento non concordati e riferiti ad annualità già trascorse. L’unica voce finanziabile in sede di contrattazione tardiva è la retribuzione delle ore di straordinario, in quanto lavoro aggiuntivo effettivamente prestato e oggettivamente misurabile.

Il Fatto

Il sindaco di un comune siciliano ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in ordine alla mancata stipulazione del contratto decentrato annuale per la ripartizione delle risorse del salario accessorio, regolarmente stanziate a bilancio, per gli anni 2019, 2020 e 2021. Nel 2023 l’ente ha dichiarato il dissesto, con conseguente trasferimento di tutte le obbligazioni pregresse all’Organo straordinario di liquidazione.

Il richiedente ha prospettato un problema di competenza: le annualità interessate rientrano nella gestione dell’organo del dissesto, mentre l’obbligazione, nascendo giuridicamente dopo il 2021, ricadrebbe sugli organi ordinari. Ha poi chiesto se la sottoscrizione dei contratti integrativi sia possibile prima dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, se nella contrattazione tardiva si possano ricomprendere le premialità degli anni precedenti e, in caso negativo, quali voci di salario accessorio siano finanziabili con i fondi 2019, 2020 e 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica preliminarmente i requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 consente le richieste di parere in materia di contabilità pubblica e l’istanza, presentata dal sindaco quale organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL, è ammissibile.

Sotto il profilo oggettivo, la Corte richiama le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010, che hanno delineato il perimetro della funzione consultiva. Questa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici e non può essere intesa come consulenza generale. Il quesito deve essere connotato da generalità e astrattezza e non può risolversi in una surrettizia forma di coamministrazione, sottraendo all’ente le scelte discrezionali.

La richiesta è pertanto ritenuta ammissibile, poiché attiene all’individuazione della corretta disciplina giuscontabile in tema di erogazione del trattamento accessorio. Nel merito, quanto al primo quesito, non esistendo un’obbligazione in data antecedente al 31 dicembre 2021, essa non può che essere di competenza degli organi ordinari. Il pagamento non è possibile prima dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, perché solo così si ha certezza delle risorse disponibili.

Quanto al secondo quesito, se si considera la funzione del salario accessorio, volta a ottenere una migliore prestazione dei dipendenti, non ha senso pagare ex post per obiettivi di miglioramento non concordati e riferiti ad annualità già trascorse. Va quindi escluso ogni effetto retroattivo della futura contrattazione integrativa. L’unica voce includibile è la retribuzione delle ore di straordinario, in quanto lavoro aggiuntivo effettivamente prestato e oggettivamente misurabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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