Improcedibile il conto del consegnatario privo della consistenza quantitativa dei beni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 140 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni che espone le sole consistenze a valore, omettendo l’indicazione della quantità dei beni suddistinti per specie e categoria, è improcedibile. La rappresentazione del maneggio deve dare debito e credito dei beni mobili non solo secondo il valore risultante dagli inventari, ma anche secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, come imposto dagli artt. 32, 33, 194 e 626 r.d. n. 827/1924 e ribadito dall’art. 24 d.P.R. n. 254/2002. Il modello ministeriale che compendi le sole poste monetarie non assolve l’obbligo di rendicontazione. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento del pregiudizio erariale, restando eccedente l’ambito del giudizio di conto a materia la valutazione del valore degli oggetti.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del magazzino del servizio farmaceutico di un’azienda ospedaliera calabrese per l’esercizio finanziario 2021. Il Magistrato istruttore, con relazione di improcedibilità n. 461/2023, ha rimesso il conto all’attenzione del Collegio rilevando che il prospetto usato dall’agente contabile esponeva i dati esclusivamente a valore, omettendo la quantità dei farmaci suddistinti per tipo all’interno della categoria merceologica.

Fissata l’udienza, l’agente contabile ha riferito di aver compilato un nuovo conto adeguandosi alla giurisprudenza della Sezione, conto ancora in attesa di parifica. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del conto. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo distinguendo la disciplina generale della contabilità pubblica dalle fonti regionali in materia sanitaria. Gli artt. 32 e 33 r.d. n. 827/1924 impongono al consegnatario di dare debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo il valore risultante dagli inventari, ma anche secondo specie, qualità e categoria. L’art. 626 del medesimo regolamento specifica che debito e credito vanno dimostrati distintamente secondo la specie, la qualità e le categorie di classificazione. Il contenuto minimo è ribadito dall’art. 24 d.P.R. n. 254/2002, che richiama carico, scarico e rimanenze con riferimento a “beni e materiali”.

La Corte valorizza altresì il Documento di indirizzo e coordinamento approvato dalle Sezioni riunite in sede consultiva con il parere n. 2/2015/CONS, secondo cui la rappresentatività del conto muove dallo stato dell’inventario e indica, per ogni bene o categoria, le quantità e il valore. In mancanza di modulistica ufficiale, l’agente può adottare una rendicontazione che contenga tutti gli elementi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Il conto in esame è redatto sul modello previsto dalla normativa, ma non contiene alcuna informazione sulla quantità dei beni oggetto di maneggio. Tale omissione contravviene agli artt. 32, 33, 194 e 626 r.d. n. 827/1924, all’art. 24 d.P.R. n. 254/2002 e al Documento di indirizzo delle Sezioni riunite. Il Collegio richiama il proprio precedente sentenza n. 165/2022, che aveva già censurato la rappresentazione dei soli valori monetari. Il conto va pertanto dichiarato improcedibile.

Sul versante delle spese, la Corte dispone la compensazione in ragione dell’esito meramente dichiarativo del giudizio e delle oggettive difficoltà riscontrate nella compilazione del conto, dovute al non completo funzionamento del sistema informativo regionale all’epoca dei fatti ancora in via di implementazione. La pronuncia resta circoscritta all’accertamento dell’inidoneità formale della rendicontazione, restando estranea al giudizio di conto a materia ogni valutazione sul valore degli oggetti e sull’eventuale pregiudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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