Rinuncia agli atti e mancata comparizione estinguono il giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 356 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui si applicano i principi di oralità, concentrazione e immediatezza propri del rito del lavoro, la rinuncia agli atti del giudizio manifestata dal ricorrente per sopravvenuta carenza di interesse, unitamente alla mancata comparizione delle parti alla prima udienza, determina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. La regola si ricava dagli artt. 24 e 111 Cost. e dagli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., letti in chiave costituzionalmente orientata secondo i principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale. L’estinzione consegue alla sola inerzia e alla volontà abdicativa, senza necessità di esame del merito della pretesa. La declaratoria non comporta condanna alle spese in assenza di costituzione delle controparti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal 02.03.2020 in virtù di un pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell’Esercito Italiano, ha chiesto la rideterminazione e/o riliquidazione della pensione. La pretesa riguardava il riconoscimento degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2015 e degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione avvenuta durante il blocco retributivo disposto dall’art. 9 della legge n. 122/2010.

Con nota depositata in data 12.12.2023, il ricorrente ha dichiarato di non aver provveduto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale di rigetto sulla pretesa prospettata, e ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione. Le controparti non si sono costituite; all’udienza nessuno è comparso.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico rileva agli atti l’espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti del giudizio, per sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione, unitamente alla dichiarazione di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, pur ritualmente comunicato a cura della Segreteria in data 27.03.2023.

Su questa base la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo muove dai principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Tali principi impongono, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.

Il fondamento normativo è individuato negli artt. 24 e 111 Cost. e negli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., ai quali va data un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale. La Corte non esamina quindi nel merito la questione delle progressioni economiche durante il blocco retributivo, poiché l’esito processuale assorbe ogni ulteriore valutazione.

La declaratoria di estinzione esclude la condanna alle spese, non essendosi le controparti costituite. La decisione è assunta in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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