Cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 370 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico si dichiara quando l’ente previdenziale abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, riconoscendo il ricalcolo della quota retributiva della pensione nel sistema misto in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e provvedendo al pagamento degli arretrati e degli accessori di legge. Venuto meno l’interesse alla decisione, la lite si definisce con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. La definizione avvenendo su questione pregiudiziale, le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., restando nulla la statuizione sulle spese della sentenza per la gratuità del giudizio pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, ha chiesto il ricalcolo e la riliquidazione della quota A/retributiva del proprio trattamento pensionistico, nel sistema misto, con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, oltre arretrati e accessori. In via subordinata ha invocato l’applicazione della diversa percentuale del 2,445%, con condanna dell’INPS alle spese legali in favore del procuratore antistatario.
Costituendosi, l’INPS ha comunicato di aver riliquidato la pensione riconoscendo quanto domandato in via subordinata, in conformità alla sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite, documentando il pagamento sulla rata di agosto 2023, e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Il ricorrente ha aderito a tale richiesta con istanza del 15 luglio 2024, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto della concorde richiesta delle parti e verifica i presupposti della cessazione della materia del contendere. Il thema decidendum si è esaurito per effetto del riconoscimento integrale della pretesa, documentato dal ricalcolo della pensione e dalla prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Il parametro applicato è quello elaborato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nelle sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021, richiamate quali fonti del criterio di riliquidazione seguito dall’ente previdenziale. Su tale base la Corte ritiene che l’interesse del ricorrente alla decisione sia venuto meno per l’integrale soddisfazione della pretesa.
La definizione della lite avviene con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c., non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria.
Sul regolamento delle spese, la Corte qualifica l’estinzione per cessazione della materia del contendere come questione pregiudiziale, richiamando Cass. civ., sez. 3^, n. 4951 del 16.02.2023. Da tale qualificazione deriva la compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nulla è disposto per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., in ragione della gratuità del giudizio pensionistico. La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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