Ricalcolo quota retributiva pensioni Vigili del Fuoco con aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 413 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 disciplina la sola quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995. Al personale cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra quindici e diciotto anni, la quota retributiva si calcola applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato a quella data, secondo il principio delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, esteso dalla n. 12/2021/QM all’ipotesi di anzianità inferiore a quindici anni. Il criterio è inapplicabile al trattamento liquidato con il sistema interamente retributivo, privo di una quota contributiva e già destinatario dei benefici propri di quel sistema. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica consente al giudice di riqualificare il coefficiente richiesto senza mutatio libelli né ultrapetizione.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti appartenenti al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in quiescenza, hanno chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione con applicazione dell’aliquota maggiorata dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. A sostegno hanno invocato un’interpretazione estensiva della norma, in forza dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento desumibili dagli artt. 3, 36 e 97 Cost., con condanna al pagamento degli arretrati e della rivalutazione monetaria. Le dodici istanze amministrative di ricalcolo erano rimaste prive di riscontro.
Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, attribuendo la competenza alla gestione dei trattamenti pensionistici all’INPS. L’Ente previdenziale ha resistito deducendo la mutatio libelli, la carenza di previa domanda amministrativa, la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Con memoria integrativa ha inoltre documentato che uno solo dei ricorrenti era titolare di pensione liquidata con il sistema interamente retributivo.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’INPS. Nella specie non si configura mutatio libelli: il ricorrente ha invocato, in sede amministrativa e poi giudiziale, la disciplina dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, mentre è mutata solo l’interpretazione giurisprudenziale della norma, profilo rilevante unicamente ai fini delle spese.
Quanto alla previa domanda, la Corte ha richiamato il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica: il giudice conosce l’intero rapporto controverso e tutte le questioni su sussistenza del diritto, misura e decorrenza della pensione. La domanda di ricalcolo integra dunque un petitum sostanziale diretto alla riliquidazione, non una domanda nuova. Il richiamo alla Sezione II d’appello n. 306/2021 conferma che la statuizione conforme al principio delle Sezioni riunite non incorre in ultrapetizione.
Nel merito, la Corte ha dato atto del sopravvenuto orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM: la quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto si determina applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità effettivamente maturato al 31 dicembre 1995. Su questa base il ricorso è stato parzialmente accolto per i ricorrenti la cui pensione era liquidata col sistema misto, riconoscendo il diritto al ricalcolo e, sugli arretrati, gli interessi legali e, nei limiti del differenziale, la rivalutazione monetaria.
Esito opposto per il ricorrente la cui pensione era stata liquidata con il sistema interamente retributivo. Il criterio retributivo è ostativo all’applicazione dell’art. 54, perché in quel sistema non esistono una quota retributiva parametrata al 31 dicembre 1995 e una quota contributiva decorrente dal 1° gennaio 1996, e il pensionato fruisce già dei benefici propri di quel regime. La Corte ha richiamato, tra le altre, Sez. II d’appello n. 405/2022 e n. 99/2021, osservando che il coefficiente del 2,44% elaborato dalle Sezioni riunite concerne la quota retributiva del sistema misto per il personale con meno di diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e che la relativa estensione al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile è opera dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021.
Le spese di lite sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità dell’orientamento intervenuto nelle more del giudizio.
Nota della Redazione
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