Giurisdizione Corte dei conti su pensione privilegiata e causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 94 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda con cui il pubblico dipendente in quiescenza chiede l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata, restando estranea a tale giurisdizione la sola domanda volta al riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo. Nei giudizi pensionistici instaurati dal pubblico dipendente, l’Inps è parte necessaria, quale soggetto competente ad erogare il trattamento. I pareri resi dagli organi consultivi, e in particolare i pareri medici del Comitato di verifica per le cause di servizio, costituiscono atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili, in quanto strumentalmente preordinati all’adozione del provvedimento finale.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze in quanto in servizio presso la Guardia di Finanza e collocato in pensione, ha chiesto all’Inps la concessione della pensione privilegiata. La richiesta è stata respinta con determinazione dirigenziale dell’8 settembre 2023, fondata sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità rappresentate dalle note di gastroduodenite e dalla gastrite cronica antrale.
Il ricorrente ha impugnato la determinazione davanti alla Corte dei conti, contestando la genericità del giudizio del Comitato e valorizzando il diverso avviso della Commissione medica ospedaliera, che aveva riconosciuto la dipendenza della patologia dal servizio reso. Ha chiesto la declaratoria della dipendenza da causa o concausa di servizio, con conseguente diritto alla pensione di privilegio, e in via istruttoria una consulenza tecnica d’ufficio. L’Inps, costituitosi tardivamente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha innanzitutto dichiarato la contumacia del Ministero della difesa, accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza e la integrità del contraddittorio.
Quanto al difetto di legittimazione passiva, l’eccezione è stata rigettata. La Corte ricorda la giurisprudenza che esclude l’impugnabilità autonoma dei pareri degli organi consultivi, obbligatori o facoltativi, per difetto di interesse concreto e attuale: tali atti, essendo endoprocedimentali, non ledono in modo diretto e immediato posizioni giuridiche soggettive e possono essere disattesi dal provvedimento finale. Nel caso di specie, però, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è presupposto del diritto alla pensione privilegiata, e l’Inps, quale soggetto competente a erogare il trattamento, va considerato parte necessaria del giudizio.
Anche il difetto di giurisdizione è stato respinto. Il ricorso non ha ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo — rispetto al quale è pacifica la carenza di giurisdizione della Corte dei conti — bensì il diritto alla pensione privilegiata. In proposito è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione che afferma la giurisdizione contabile sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico di privilegio.
L’eccezione di inammissibilità è stata rigettata per la totale assenza di argomentazioni a suo supporto. Il Giudice ha quindi definito in via parziale le sole questioni preliminari, riservando la trattazione del merito a separata ordinanza istruttoria, con spese al definitivo. È stata infine disposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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