Cessata materia del contendere e compensazione delle spese nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 410 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione in corso di causa della prestazione domandata con l’atto introduttivo determina la cessata materia del contendere. Il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, quale fondamento della pretesa alle spese processuali, va inteso come riferimento alla fondatezza delle ragioni iniziali delle parti e prescinde dalle sopravvenienze di fatto che abbiano determinato la cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese si giustifica quando la tesi dell’ente previdenziale, poi risultata recessiva, era stata accolta per un lungo arco temporale da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile, essendo l’indirizzo divenuto superato solo a seguito dei principi affermati dalle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questioni di massima.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e della conseguente aliquota fissa del 44%.
L’INPS, costituendosi, ha rappresentato di aver già rideterminato la pensione secondo le indicazioni delle Sezioni Riunite, applicando il 2,44 per cento, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di febbraio 2024. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. Il ricorrente, convenendo su tale declaratoria, ha chiesto la condanna dell’INPS alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, avendo l’adempimento avuto luogo solo nel mese precedente.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica concernente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 è stata liquidata. Ne deriva la declaratoria di cessata materia del contendere.
Sulla domanda di condanna alle spese la Corte esclude l’accoglimento. Richiama il principio secondo cui la pretesa alla liquidazione delle spese processuali fondata sulla soccombenza virtuale si intende come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti e prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che abbiano determinato la cessazione della materia del contendere.
Il collegio àncora il principio a Cass. civ. Sez. VI, ord. 21 gennaio 2021, n. 1098. Osserva poi che la tesi dell’INPS, contraria all’applicazione tout court dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio, è stata accolta per un lungo arco temporale da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile.
Tale indirizzo può ritenersi recessivo soltanto alla luce dei principi di diritto affermati in sede di risoluzione di questioni di massima dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM. Da qui la compensazione delle spese tra le parti e la pronuncia di nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.