Ottemperanza e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 416 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice deve comunque scrutinare la fondatezza del ricorso ove la parte abbia insistito per le spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale. La condanna alle spese è giustificata quando l’amministrazione abbia eseguito la sentenza solo dopo la proposizione del ricorso e in spregio alle diffide. Il diritto alle spese prescinde dall’esito formale del giudizio e si àncora alla necessità della tutela giurisdizionale attivata dall’istante.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza della medesima Sezione che gli aveva riconosciuto la pensione privilegiata di 3^ categoria, Tab. A, con decorrenza dalla cessazione dal servizio, oltre accessori, e aveva condannato l’INPS alle spese. Lamenta che, alla data del ricorso, l’Istituto non aveva liquidato quanto dovuto, nonostante due diffide notificate.
Costituitosi, l’INPS ha documentato l’avvenuta esecuzione e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, con memoria, ha dato atto dell’esecuzione e ha chiesto la condanna dell’Istituto alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rileva dalla documentazione che l’INPS ha ottemperato alla sentenza nei termini richiesti e che parte ricorrente ha riconosciuto l’esecuzione. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, come richiesto dall’Istituto e assentito dal ricorrente.
La richiesta di spese del ricorrente impone tuttavia lo scrutinio della fondatezza del ricorso secondo la soccombenza virtuale. Il giudice accerta che l’Istituto ha portato ad esecuzione la sentenza solo successivamente alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza, nonostante le diffide già presentate.
Tale circostanza fonda la condanna dell’INPS alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in via omnicomprensiva in euro 700,00. La decisione coniuga l’effetto estintivo del giudizio con l’accertamento della soccombenza sostanziale dell’amministrazione, che ha reso necessaria l’iniziativa giudiziaria del creditore.
Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio e condanna l’INPS al pagamento delle spese legali nei confronti del ricorrente.
Nota della Redazione
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