Rinuncia all’azione e mancata notifica del ricorso: estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 54 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia all’azione depositata dal difensore costituito è immediatamente efficace e non richiede l’accettazione della controparte, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall’art. 110 C.g.c., quando manchi un valido rapporto processuale per difetto di notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle amministrazioni resistenti. La rinuncia costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere della lite sul piano sostanziale. Il giudice esercita un sindacato meramente formale sulla regolarità della rinuncia, senza esaminare le ragioni che l’hanno determinata, in conformità alla natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento che la recepisce. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 110, comma 7, C.g.c.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti al ruolo dei funzionari e dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, hanno chiesto il riconoscimento del diritto al riscatto gratuito ai fini della progressione in carriera e pensionistica della durata legale del corso di laurea. Il beneficio era invocato in ragione del principio di sostanziale equiordinazione tra il personale delle Forze Armate e quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

In via subordinata i ricorrenti hanno prospettato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., e hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE. Il difensore ha poi depositato atto di rinuncia al giudizio, richiamando la sentenza n. 270/2022 della Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il giudice osserva che la rinuncia al ricorso è, per costante giurisprudenza — richiamata ex multis con Sezione giur. Lombardia n. 55/2017, n. 7/2018 e n. 73/2018 — immediatamente efficace a prescindere dall’accettazione della controparte. La regola dell’art. 110 C.g.c. in tema di rinuncia agli atti del giudizio non opera nel caso concreto, perché manca un valido rapporto processuale e contraddittorio tra le parti.

Il ricorrente non ha infatti notificato alle amministrazioni resistenti né il ricorso né il pedissequo decreto di fissazione di udienza. La rinuncia all’azione costituisce il riflesso processuale del venir meno, sul piano sostanziale, della ragion d’essere della lite, cioè del diritto sostanziale di cui era stata chiesta tutela giudiziaria.

Il giudice esercita un sindacato meramente formale per accertare la regolarità della rinuncia e, ove richiesta, dell’accettazione. Non porta il suo esame sulle ragioni che possano aver determinato la rinuncia. Tale impostazione è coerente con la natura dichiarativa e non costitutiva del successivo provvedimento, come affermato da Sez. Sicilia n. 61 del 30.01.2017.

Su queste basi la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, C.g.c. Il dispositivo resta perciò limitato all’estinzione e al nulla sulle spese, con mandato alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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