Indebito pensionistico: affidamento non provato e prescrizione parziale del recupero (Corte dei Conti Sez. III App. n. 240 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio a seguito del conguaglio con la pensione definitiva, il superamento dei termini procedimentali non priva ex se l’amministrazione del diritto-dovere di recupero, ma può radicare un legittimo affidamento del percipiente in buona fede, che l’interessato deve allegare e provare. Non basta il mero decorso del tempo né lo stato soggettivo di buona fede: occorre dimostrare l’imprevedibilità a priori dell’indebito, secondo l’onere di cui all’art. 2697 cod. civ. Il diritto al recupero dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., che decorre da ciascun pagamento non dovuto, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., restando irrilevante la mancata emissione del decreto definitivo di pensione.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Aeronautica Militare, cessato dal servizio nel luglio 1999, ha percepito un trattamento pensionistico provvisorio. Nel giugno 2004 il Ministero della Difesa ha autorizzato la corresponsione dell’aumento del decimo sul trattamento provvisorio, in attesa del decreto definitivo. Nel gennaio 2016 è stato adottato il decreto di liquidazione definitiva della pensione privilegiata ordinaria, di importo inferiore al precedente provvisorio.
A seguito del conguaglio, nel novembre 2017 l’INPS ha accertato un indebito di 13.313,40 euro per somme erogate in eccedenza tra l’agosto 1999 e il novembre 2017 e ha applicato trattenute mensili sulla pensione. Il pensionato ha impugnato i provvedimenti di recupero, chiedendo la restituzione degli importi trattenuti. La Sezione giurisdizionale per il Lazio ha rigettato il ricorso; l’interessato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero della Difesa. L’art. 170 c.g.c. limita l’appello nei giudizi pensionistici ai soli motivi di diritto. Richiamando le Sezioni riunite nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000, la Corte ribadisce che rientrano nei motivi di diritto i profili che investono la portata dispositiva o l’ambito applicativo di una norma e i vizi che comportano nullità del processo o della sentenza. Poiché le censure riguardano l’applicazione della pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 2/QM/2012 e il dies a quo della prescrizione, l’eccezione è priva di pregio.
Nel merito, l’appellante sostiene che il notevole ritardo nell’adozione del provvedimento definitivo avrebbe consolidato un affidamento meritevole di tutela. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni riunite: lo spirare dei termini regolamentari non priva ex se l’amministrazione del diritto-dovere di recupero, ma sussiste un principio di affidamento del percipiente in buona fede opponibile in sede amministrativa e giudiziaria, da individuare attraverso elementi quali il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto dell’errore e le ragioni della modifica del trattamento.
Il Collegio condivide la conclusione del giudice territoriale sulla carenza di prova dell’affidamento. Non basta invocare il decorso del tempo e la buona fede: occorre dimostrare l’imprevedibilità a priori dell’indebito. La prova documentale addotta, riferita all’esistenza di un mutuo, era stata prodotta a sostegno della domanda cautelare e non è stata indicata come elemento dimostrativo della mancanza di consapevolezza. Manca, quindi, l’assolvimento dell’onere probatorio e la doglianza sul punto risulta peraltro formulata in modo inammissibile ai sensi dell’art. 190 c.g.c.
Il secondo motivo è invece parzialmente fondato. Per il recupero degli indebiti oggettivi la prescrizione è quella ordinaria decennale, che decorre dal giorno del pagamento dei maggiori ratei non dovuti, purché liquido ed esigibile. La Corte aderisce alla giurisprudenza maggioritaria che nega carattere ostativo al decorso prescrizionale alla mancata emissione del decreto definitivo di pensione. Pertanto sono prescritti i ratei erogati tra l’agosto 1999 e il novembre 2007; è legittimo e tempestivo il recupero dei ratei corrisposti nel decennio precedente il provvedimento di recupero, con autonomo termine per ciascun pagamento. L’appello è accolto nei soli limiti della prescrizione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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