Ricostituzione di pensione e onere di provare la contribuzione anteriore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 52 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La ricostituzione della pensione consente la rideterminazione dell’importo del trattamento entro i termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge, per effetto del riconoscimento di contribuzione figurativa, obbligatoria o da riscatto versata o maturata in data anteriore alla decorrenza della pensione. La sistemazione della posizione assicurativa va eseguita tendenzialmente nel corso della vita assicurativa dell’iscritto e, in misura sempre più residuale, a ridosso della prestazione, mediante le richieste di variazione della posizione assicurativa secondo le modalità indicate dall’ente. Chi invoca la ricostituzione ha l’onere di provare i periodi lavorativi e la loro natura, nonché l’omessa contribuzione. Un certificato di servizio che si limiti a indicare i periodi, senza specificare il rapporto di lavoro espletato, e che trovi smentita nei controlli sulle banche dati previdenziali non integra la prova richiesta. Il comportamento silente dell’Istituto rispetto alle richieste dell’assicurato può giustificare la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione erogata con decorrenza dal settembre 2014, presentava all’INPS una domanda di ricostituzione della pensione, chiedendo la valutazione di periodi di lavoro svolti quale addetta ai servizi scolastici presso vari istituti della provincia di Frosinone dal novembre 1980 al giugno 1987, non inseriti nel calcolo contributivo. A sostegno produceva una certificazione del comune di residenza.

Dopo il silenzio dell’Istituto e le diffide inviate per il tramite del difensore, proponeva ricorso alla Corte dei conti, chiedendo accertarsi il diritto alla ricostituzione e la condanna dell’ente al pagamento della pensione ricalcolata e degli arretrati, oltre alla rifusione delle spese. L’INPS si costituiva eccependo che la domanda era stata trasmessa al di fuori dei canali predisposti e senza la documentazione necessaria, che la certificazione non specificava la natura del rapporto e che dalle banche dati non risultavano contributi anteriori al 1988; in via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei maturati prima della notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice individua l’oggetto del giudizio nella domanda di ricostituzione per periodi di lavoro non inseriti nel calcolo contributivo della pensione liquidata nel 2014. Richiama la nozione di ricostituzione della pensione, che opera per effetto del riconoscimento di contribuzione versata o maturata anteriormente alla decorrenza del trattamento.

Quanto al comportamento dell’ente, la Corte rileva che l’INPS ha in realtà esaminato gli atti e ha esplicitato i motivi di rigetto delle istanze sulla base della Circolare n. 49 del 3.4.2014, recante indicazioni operative sul consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche. La ricorrente aveva invocato la Circolare INPS n. 169 del 15.11.2017 e i termini dei regolamenti interni, ma la censura non supera la verifica sul piano sostanziale.

Il percorso argomentativo si concentra poi sulle modalità della richiesta: la sistemazione della posizione assicurativa va eseguita tendenzialmente durante la vita assicurativa e, in misura residuale, a ridosso della prestazione, attraverso le richieste di variazione della posizione assicurativa secondo le modalità indicate dall’ente. Nella specie la domanda era stata presentata dopo l’erogazione della pensione, tramite pec a ufficio non competente e senza documentazione comprovante.

Sul piano probatorio, il certificato allegato alla diffida indicava i periodi lavorativi senza alcuna specificazione della natura del rapporto di lavoro. La ricorrente risultava immessa in ruolo dall’1.9.1992, in forza di provvedimento del Provveditorato agli Studi. I controlli sulle banche dati GEA e HydraWeb non evidenziavano i rapporti anteriori al 1988 indicati nella domanda, né il certificato rilasciato dall’Istituto Comprensivo offriva elementi utili per i servizi precedenti. La domanda di riscatto ai fini della buonuscita non risultava definita quanto ai servizi effettivamente riscattati.

Il ricorso è pertanto rigettato per mancanza di prova. Le spese sono compensate integralmente, in ragione del comportamento silente dell’INPS rispetto alle richieste dell’assicurato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *