Buoni carburante e discarico dell’agente contabile: serve la ricevuta del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 59 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, attesa la natura eminentemente documentale del giudizio sui conti a materia ai sensi dell’art. 626, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, la prova del “carico” non è sufficiente: il discarico dei buoni carburante richiede la ricevuta del gestore della pompa di servizio che attesti la fornitura resa, la tipologia di carburante, l’importo erogato, la data del rifornimento e la targa del mezzo. Le dichiarazioni dei conducenti raccolte nei registri di consegna dei buoni costituiscono mere dichiarazioni di scienza, non qualificabili come quietanza né come confessione stragiudiziale, e non provano l’effettiva utilizzazione dei buoni per finalità pubbliche. In assenza di tale documentazione le somme corrispondenti ai buoni erogati integrano ammanco e l’agente contabile deve essere condannato alla restituzione in favore dell’ente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile presso un Comune per la gestione dei buoni carburante nel periodo 2020. Il magistrato relatore, con la relazione di discarico, aveva rilevato l’assenza di ipotesi di addebito e proposto l’approvazione del conto e il discarico dell’agente.
La Procura regionale ha espresso avviso contrario. Ha evidenziato che il responsabile del servizio finanziario dell’ente aveva dichiarato l’assenza di verifiche del collegio dei revisori e di determine di parifica, e che nella documentazione acquisita al sistema informatico non risultava alcun giustificativo idoneo a comprovare il concreto impiego dei buoni. La Procura ha quindi concluso per la declaratoria di irregolarità della gestione. L’agente contabile, regolarmente citato, non è comparso né ha depositato memorie; nessun rappresentante dell’ente è intervenuto all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le osservazioni della Procura erariale in ordine all’irregolarità della gestione. Il punto di partenza è processuale e sostanziale insieme: il giudizio sui conti a materia ha natura eminentemente documentale, come stabilisce l’art. 626, ultimo comma, R.D. n. 827/1924. Ne deriva che la dimostrazione della regolarità della gestione non può fondarsi su ricostruzioni indirette, ma su titoli documentali verificabili.
La Corte distingue nettamente il “carico” dallo “scarico”. I registri di consegna dei buoni carburante, allegati alla risposta istruttoria dell’ente, si sostanziano in mere dichiarazioni dei conducenti dei veicoli comunali di aver ritirato dall’agente il numero indicato di buoni. Tali scritture provano dunque l’uscita materiale dei buoni dalla disponibilità dell’agente, ma non l’effettiva erogazione del carburante sui mezzi dell’amministrazione.
Manca del tutto, osserva il Collegio, la documentazione attestante la concreta erogazione: le ricevute del gestore della pompa di benzina, con indicazione della tipologia di carburante, dell’importo erogato, della data di rifornimento e della targa dell’autovettura rifornita. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza contabile, in particolare Sez. giur. Calabria, sentenza n. 116/2022, secondo cui unico valido titolo di discarico è la ricevuta del gestore della pompa di servizio. All’auto compilazione del modulo da parte del conducente, senza alcun riscontro nemmeno costituito da un mero timbro del distributore, non può ascriversi valore probatorio: si tratta di dichiarazione di scienza non qualificabile come quietanza, per difetto della qualità di creditore in capo al dichiarante, né come confessione stragiudiziale, per non avere ad oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante.
La conseguenza è lineare. In assenza di giustificativi dell’effettivo rifornimento, le somme indicate nel conto costituiscono ammanco e l’agente non può essere discaricato. La Corte lo condanna alla restituzione in favore del Comune della somma corrispondente ai 246 buoni erogati nel 2020, pari a € 12.300,00, oltre interessi legali. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono addebitate all’agente contabile. Il conto giudiziale è dichiarato irregolare.
Nota della Redazione
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