La contribuzione aggiuntiva del distaccato sindacale va computata in quota B (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 74 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contribuzione aggiuntiva che l’organizzazione sindacale può versare, previa autorizzazione del fondo pensionistico di appartenenza, ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, d.lgs. n. 564/1996 in favore del lavoratore collocato in distacco sindacale con diritto alla retribuzione, integra la base pensionabile ai fini della determinazione di un unico trattamento di pensione. Tale contribuzione è computabile esclusivamente nella quota B di pensione, e non nella quota A, perché la retribuzione aggiuntiva percepita durante il distacco non presenta i requisiti di permanenza e definitività richiesti per il concorso alla base pensionabile secondo il criterio tradizionale di tassatività degli elementi retributivi. Il giudice contabile accerta il diritto alla rideterminazione del trattamento secondo le modalità indicate dalla giurisprudenza contabile, con corresponsione delle differenze maturate.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di un ente pubblico e collocata in quiescenza con decorrenza dal 1° novembre 2014, era stata distaccata presso la propria organizzazione sindacale dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014, mantenendo il diritto al trattamento economico. L’organizzazione sindacale, autorizzata dall’Inps, aveva versato la contribuzione aggiuntiva prevista dall’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 564/1996 sulla retribuzione corrisposta durante il distacco.
L’Inps aveva liquidato la pensione secondo il sistema misto senza includere nella base di calcolo la contribuzione aggiuntiva. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze dal 1° novembre 2014. L’Inps, costituitosi, ha sostenuto la computabilità della sola contribuzione aggiuntiva autorizzata e nei limiti dell’autorizzazione, esclusivamente in quota B, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile individua l’oggetto del giudizio nel diritto del dipendente pubblico che ricopre incarichi sindacali al computo in base pensionabile degli emolumenti percepiti dall’organizzazione di appartenenza durante i periodi di aspettativa o distacco, secondo l’art. 3, commi 5 e 6, d.lgs. n. 564/1996. La norma consente all’organizzazione sindacale di versare una contribuzione aggiuntiva sulla differenza tra le somme corrisposte per l’attività sindacale e la retribuzione di riferimento, previa autorizzazione del fondo pensionistico.
Richiamata la giurisprudenza contabile, la Corte ribadisce che il nuovo concetto di quiescibilità introdotto dalla legge n. 335/1995 ha superato il criterio tradizionale di tassatività degli elementi retributivi, proprio della sola quota A, consentendo la computabilità di altri emolumenti nella quota B di pensione. Nel solco di Sez. I App. n. 249/2018 e di Sez. Friuli Venezia Giulia n. 51/2013, confermata da Sez. III App. n. 491/2016, si esclude che la previsione normativa abbia introdotto una deroga al criterio generale secondo cui concorrono alla base pensionabile, e dunque alla quota A, le sole retribuzioni che al momento della cessazione dal servizio abbiano carattere permanente, definitivo e tendenzialmente irrevocabile.
Nel caso concreto è incontestato il distacco della ricorrente presso l’organizzazione sindacale, la percezione della retribuzione aggiuntiva e il versamento dei relativi contributi secondo la procedura dell’art. 3, comma 5. La domanda è pertanto meritevole di accoglimento: il trattamento pensionistico va rideterminato computando nella quota B la contribuzione aggiuntiva versata, non presentando la retribuzione aggiuntiva i requisiti di permanenza e definitività necessari per l’inserimento nella quota A.
Sugli arretrati spettanti la Corte riconosce gli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri accessori, con nulla per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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