Pensione privilegiata: rilievo decisivo del parere UML sull’inabilità al servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 51 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, il giudice contabile può fondare il rigetto della domanda sul parere dell’UML presso il Ministero della Salute, ritenuto congruo e privo di vizi logici. Il riconoscimento del trattamento presuppone il collocamento a riposo per inabilità al lavoro e la presenza di gravi infermità tali da cagionare un’incapacità a prestare ulteriore servizio. La cessazione dal servizio per dimissioni volontarie, in assenza di tali requisiti, esclude il diritto. Le difese della parte non idonee a porre in discussione l’iter logico-argomentativo dell’organo peritale non ne inficiano le conclusioni.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di una azienda sanitaria con qualifica di perito industriale, ha cessato l’attività il 31.5.2009 per dimissioni volontarie. Il 13.8.2009 ha presentato domanda di pensione privilegiata per cardiopatia ischemica con pregresso infarto inferiore e lomboartrosi con discopatie multiple. L’INPS ha rigettato la domanda con determina del 4.11.2013, sulla base del giudizio della Commissione medica di verifica, che aveva ritenuto il ricorrente idoneo al servizio alla data del collocamento a riposo.

La Sezione, con sentenza n. 315/2017, aveva accolto la domanda riconoscendo la pensione di quarta categoria. L’INPS ha appellato, invocando la disciplina prevista per i dipendenti degli enti locali. Il giudice di secondo grado, con sentenza n. 2/2020 del 14.1.2020, ha accolto l’appello, annullando la pronuncia e rinviando al primo giudice per una nuova decisione sul merito. La causa è quindi tornata davanti al Giudice unico delle pensioni.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda il diritto alla pensione privilegiata ordinaria a decorrere dal 13.8.2009, in relazione alla valutazione dell’inabilità al servizio conseguente alle patologie già ritenute dipendenti da fatti di servizio. L’INPS ha contestato l’assenza dei presupposti, in particolare il collocamento a riposo per dimissioni volontarie e non per inabilità, con esclusione del diritto.

Ai fini dell’accertamento del requisito sanitario, il giudice ha disposto con ordinanza n. 140/2022 una consulenza tecnica, richiedendo all’UML presso il Ministero della Salute di accertare se le patologie fossero causa dello stato di inabilità al servizio in relazione alle mansioni svolte, e, in caso affermativo, la categoria di ascrizione.

L’organo peritale, riunitosi in collegio, ha rilevato che l’evento infartuale si era presentato nel 1995 e che, dopo tale episodio, l’interessato aveva ripreso l’attività senza successivi episodi ischemici. Gli accertamenti cardiologici documentavano costantemente un buon compenso emodinamico. Quanto all’affezione osteo-articolare, il referto di visita ortopedica non evidenziava deficit della deambulazione, ma unicamente un ridotto deficit della flesso-estensione e della rotazione del rachide. L’UML ha così concluso che alla data di cessazione del servizio il ricorrente non fosse da considerare inabile alle specifiche mansioni.

Il giudice ha ritenuto tali valutazioni condivisibili, in quanto prive di vizi logici e supportate da esauriente e congrua motivazione. Le difese del ricorrente non sono state reputate idonee a porre in discussione l’iter logico-argomentativo seguito dall’organo peritale. In difetto dei previsti requisiti di legge — collocamento a riposo per inabilità al lavoro e presenza di gravi infermità tali da cagionare un’incapacità a prestare ulteriore servizio — il ricorso è stato respinto. Le spese di lite di entrambi i gradi sono state compensate, in ragione della complessità della questione e dell’alternarsi di pronunce di segno contrario ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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