Imposta di soggiorno e impegni pluriennali nel rispetto della competenza finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 6 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 è un’imposta di scopo a destinazione vincolata: il gettito può finanziare esclusivamente interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. L’ente locale non può impiegare tale entrata alla stregua di una risorsa di fiscalità generale né destinarla a spese di diversa tipologia. L’assunzione di un impegno di spesa pluriennale volto a finanziare appalti di servizi a valere su tale entrata deve essere conforme al principio della competenza finanziaria potenziata sancito dall’art. 118/2011: sono escluse l’accertamento attuale di entrate future e l’anticipazione di impieghi prima della scadenza del titolo giuridico dell’entrata. Il fondo pluriennale vincolato è costituito da risorse già accertate destinate a obbligazioni già impegnate ma esigibili in esercizi successivi.
Il Fatto
Un Comune ligure, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguarda la possibilità di finanziare, mediante il gettito dell’imposta di soggiorno, servizi pluriennali acquisiti dall’Amministrazione comunale nel settore turistico, assumendo impegni di spesa che si protraggono negli esercizi successivi.
L’ente ritiene che, stante il trend costante delle riscossioni dell’imposta negli anni di applicazione, si possano finanziare interventi in materia di turismo e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali in esercizi successivi a quello in corso, purché il valore delle commesse sia prudenzialmente quantificato in modo da risultare coperto dalle entrate storiche riscosse e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, essa è sottoscritta dall’organo di vertice e rappresentante legale dell’ente. Sotto il secondo, il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica, poiché concerne l’acquisizione delle entrate e la gestione delle spese, ed è formulato in termini generali e astratti, senza implicare valutazioni su comportamenti amministrativi già compiuti né interferenze con altre funzioni intestate alla Corte o ad altri organi.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’imposta di soggiorno, dalla legge n. 863/1910 fino all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 e alle successive estensioni alle locazioni brevi. Rileva che l’imposta ha destinazione vincolata e che il gettito è finalizzato esclusivamente al finanziamento di interventi in materia di turismo e di interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali.
Sul punto richiama la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 52/2023/PAR, secondo cui l’imposta di soggiorno configura un’imposta di scopo basata sulla correlazione tra prelievo e beneficio. Il vincolo di destinazione impone che l’entrata sia correlata esclusivamente alle spese indicate dal legislatore e non ad altre, a pena di violazione del vincolo normativo. Nella medesima prospettiva richiama la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 114/2018/PAR, che esclude la riconducibilità al vincolo delle fattispecie connotate da una mera connessione per accessorietà al turismo.
La Corte esamina poi i principi contabili della contabilità armonizzata. Il principio della competenza finanziaria potenziata, dettato dal d.lgs. n. 118/2011, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive. Non possono essere riferite a un determinato esercizio le entrate per le quali non sia scaduto nello stesso esercizio il diritto di credito, ed è esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, che darebbe luogo ad anticipazione di impieghi e altererebbe gli equilibri finanziari.
Ne consegue che l’assunzione di un impegno di spesa pluriennale volto a finanziare appalti di servizi deve essere conforme al principio di competenza finanziaria. Il fondo pluriennale vincolato, del resto, è costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni già impegnate ma esigibili in esercizi successivi. La Sezione rende quindi il parere nei termini indicati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.