Controlli interni parzialmente inadeguati e monito sui controlli societari (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 123 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148 del Tuel, verificano con cadenza annuale il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, al fine di assicurare il rispetto delle regole contabili e l’equilibrio di bilancio. Il giudizio di adeguatezza non attiene alla presenza formale degli strumenti di controllo, ma alla loro effettiva capacità di perseguire le finalità previste dalla legge. La mancata elaborazione delle conclusioni del controllo di gestione e il loro mancato invio alla Sezione integrano violazione degli artt. 198 e 198-bis del Tuel. L’inadeguatezza parziale degli strumenti e delle metodologie di controllo, ove accertata, è segnalata al Sindaco, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione perché siano adottati i provvedimenti correttivi.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato congiuntamente le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmesse dal Sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per gli esercizi 2022 e 2023, redatte secondo lo schema approvato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

All’esito dell’istruttoria, avviata con richieste di chiarimento e riscontrata dall’Ente, la Sezione ha rilevato profili di criticità in diversi ambiti del sistema. Il Comune ha ammesso la carenza di personale e la mancata adozione di alcuni adempimenti, riconoscendo che talune funzioni di controllo risultano di fatto precluse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione assegnata all’art. 148 del Tuel e richiama la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, secondo cui il sistema di controllo interno è l’insieme di meccanismi, procedure e strumenti volti ad assicurare efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, attendibilità del reporting finanziario e compliance normativa. Il corretto funzionamento del sistema presuppone strutture idonee a perseguire le finalità per cui è istituito.

La Sezione rileva innanzitutto l’inadeguatezza del controllo di gestione per gli esercizi 2022 e 2023. L’Ente non ha redatto il referto contenente le conclusioni del controllo e non lo ha trasmesso alla Sezione, in violazione degli artt. 198 e 198-bis del Tuel. La giustificazione fondata sulla carenza di personale non esime dall’adempimento.

Quanto al controllo strategico, il Collegio prende atto della valutazione dell’Organo di valutazione, coerente con l’art. 147-ter, comma 2, del Tuel, ma rileva che l’Ente è comunque tenuto al rispetto dell’art. 9, comma 3, del regolamento sui controlli interni, modificabile secondo l’autonomia normativa riconosciuta dall’art. 147-ter, comma 1.

Sul controllo sulle società partecipate, l’Ente ha confermato l’assenza di indicatori di economicità e di report informativi periodici, lamentando l’esiguità delle quote e la mancanza di propri rappresentanti negli organi societari. La Sezione invita a concordare le attività di controllo previste dall’art. 147-quater del Tuel, anche mediante patti parasociali tra soci pubblici sul modello già sperimentato, e a valutare gli indicatori elaborati da amministrazioni con partecipazioni più consistenti.

Infine, sul controllo sulla qualità dei servizi, il Collegio rileva l’assenza della Carta dei servizi, necessaria a indicare preventivamente gli standard di qualità e a costituire termine di paragone, in conformità all’art. 147, comma 2, lett. e), del Tuel. L’Ente ha riferito di avere assegnato un obiettivo specifico a un responsabile di Area. In conclusione, la Sezione accerta la parziale inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno con riferimento al controllo di gestione, a quello strategico, al controllo sulle partecipate e a quello sulla qualità dei servizi, e segnala le criticità al Sindaco, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione, disponendo la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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