Partecipazione societaria dell’ente strumentale regionale: parere conforme ai parametri TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 2 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, c. 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie non è un sindacato di merito sulla convenienza della scelta, ma una verifica della conformità dell’atto ai parametri normativi e della serietà dell’istruttoria compiuta dall’amministrazione. La competente Sezione accerta la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti, nonché l’affidabilità e l’attendibilità delle stime, ai fini di una valutazione di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni raggiunte. L’onere di motivazione analitica grava sull’amministrazione e costituisce presupposto inderogabile del giudizio. Il parere, pur formalmente consultivo, è sostanzialmente espressione di controllo; ove negativo in tutto o in parte, l’amministrazione che intenda procedere deve motivare analiticamente e pubblicare le ragioni del dissenso.
Il Fatto
L’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione della Giunta regionale e la propria determinazione con cui si autorizza l’adesione a una società consortile per azioni, già costituita, mediante sottoscrizione di un’azione del valore nominale di euro 1.000,00. L’operazione è stata sottoposta all’esame della Corte ai sensi dell’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dalla legge n. 118/2022, affinché la Sezione si pronunci sulla conformità dell’atto.
L’istante ha allegato la delibera regionale, la propria determinazione, il questionario istruttorio approvato dalla Sezione con la delibera n. 32/2023 e il documento unico di regolarità contributiva. La Sezione ha verificato che l’Agenzia non risultava presente nella compagine societaria della partecipata.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, configura in capo alla Corte un controllo sugli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, con valutazione della conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo testo unico, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il riparto di competenza, dettato dal c. 4, assegna alla Sezione regionale gli atti delle regioni e dei loro enti strumentali: l’Agenzia istante, ente strumentale regionale, ricade in tale categoria.
Quanto ai parametri, la Corte richiama la propria funzione come peculiare attività di controllo, di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti. I cinque parametri di motivazione sono la necessità della società per le finalità istituzionali di cui all’art. 4, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e l’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
La Sezione sottolinea che l’istruttoria dell’amministrazione deve essere oggettivamente seria e non ridursi a descrizioni superficiali o a valutazioni apodittiche di parametri elastici. Il questionario approvato con la delibera n. 32/2023 è servito a orientare gli approfondimenti richiesti. Il giudizio della Corte si appunta sulla completezza, adeguatezza, affidabilità e attendibilità del materiale, non sulla scelta economica in sé.
Nel merito, la Sezione verifica il rispetto del vincolo tipologico dell’art. 3, essendo la partecipata una società consortile per azioni, ammessa alla partecipazione pubblica, e i vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4, risultando l’oggetto sociale riconducibile alle finalità istituzionali degli enti soci. La Corte esamina poi il parametro della convenienza e della sostenibilità finanziaria, richiamando l’orientamento delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, e dà conto delle risposte fornite ai quesiti, dei piani industriali e dei dati previsionali.
Infine, quanto all’art. 20 del testo unico e alla compatibilità europea, la Sezione prende atto delle informazioni trasmesse. Alla luce dell’istruttoria, ritiene l’atto conforme ai parametri dell’art. 5, c. 3, e non ravvisa elementi ostativi all’adesione mediante sottoscrizione di un’azione del valore nominale di euro 1.000,00, con le osservazioni formulate in motivazione.
Nota della Redazione
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