Pensione privilegiata militare e nesso causale con mansioni di autista (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 77 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata ordinaria, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia professionale richiede l’accertamento del nesso eziologico o concausale tra le mansioni svolte e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia. Quando la consulenza tecnica d’ufficio accerta che la postura protratta, i microtraumatismi ripetuti e le vibrazioni tipiche dell’attività di conducente di mezzi pesanti hanno agito quale concausa efficiente e determinante, il giudice può discostarsi dal parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il parere del Collegio Medico Legale, se adeguatamente motivato e sorretto da accurata disamina del carteggio, costituisce idoneo fondamento della decisione. L’ascrivibilità alla categoria indicata dalla tabella A determina il diritto alla P.P.O. con decorrenza dalla domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente con mansioni di autista conducente di mezzi pesanti per quasi trent’anni, ha riassunto il giudizio dopo che la Sezione Terza Centrale di Appello della Corte dei conti, con sentenza n. 140/2020, aveva annullato la precedente decisione di primo grado per vizio di motivazione e disposto il rinvio. Nel nuovo giudizio ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata militare per l’infermità “spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatie multiple ed impegno funzionale in atto”, già riconosciuta ascrivibile all’ottava categoria della tabella A ai fini dell’equo indennizzo, con decorrenza dalla domanda del 09.08.2010.

Il Ministero della Difesa ha contestato la pretesa, invocando il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 06.05.2014 e sostenendo che le mansioni costituissero solo fattore di rischio ordinario e generico. In subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei maturati. La Sezione ha disposto con ordinanza n. 15/2022 l’acquisizione di parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso sulla base del parere reso dall’organo consulenziale. Il consulente ha ricostruito la storia clinica e lavorativa del ricorrente, evidenziando un impiego continuativo quale autista di mezzi pesanti per un arco quasi trentennale e qualificando la mansione come a classico organo bersaglio sul rachide.

Le considerazioni medico-legali hanno valorizzato i fattori patogenetici tipici dell’attività: posture obbligate con elevati carichi sui dischi intervertebrali, vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi e microclima sfavorevole. Il consulente ha richiamato la tabella esplicativa INAIL e il rapporto ISTAT 2023, secondo cui tra gli autotrasportatori le malattie professionali si manifestano prevalentemente a carico di schiena e arti superiori.

Su questa base l’organo di consulenza ha concluso che l’attività svolta ha agito quale concausa efficiente e determinante sulla presentazione della menomazione, ascrivibile all’ottava categoria della tabella A ai fini della P.P.O., con beneficio fruibile dalla data dell’istanza.

La Corte ha valutato il giudizio del consulente razionale e plausibile, in quanto reso a seguito di accurato esame delle vicende sanitarie e attenta disamina del carteggio, e ha quindi accolto il ricorso nei termini indicati, con decorrenza dalla domanda del 9.08.2010. Sulle somme arretrate ha riconosciuto gli interessi legali o, se più favorevole, la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, secondo i criteri delle Sezioni Riunite n. 10/2002 e n. 6/2008.

Le spese legali, comprensive del grado di appello, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *