Conto del consegnatario improcedibile per difetto di debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 181 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La distinzione tra agente contabile e agente amministrativo dipende dalla natura della gestione: solo il primo, incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato da approvvigionamenti e destinato alla distribuzione, è soggetto al giudizio di conto. I beni giacenti presso i singoli uffici e quelli costituenti le scorte di funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ne deriva la improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la posizione di un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune. Il magistrato istruttore, con la relazione di riferimento, ha rilevato che il conto era stato trasmesso oltre i termini previsti dalla normativa sugli enti locali, ma depositato presso la Sezione giurisdizionale nel rispetto dei termini. Il conto recava la firma del consegnatario e il visto di regolarità del dirigente del Servizio Finanziario, risultando però privo di alcuni elementi richiesti dal codice di giustizia contabile.

Il magistrato istruttore ha osservato che il conto, benché redatto su modello conforme, non poteva essere qualificato tecnicamente come conto giudiziale, poiché la gestione ricompresa non riguardava beni o materie per i quali il consegnatario avesse un debito di custodia, bensì immobilizzazioni in uso presso gli uffici. Il consegnatario ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese, non configurandosi un debito di custodia.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione preliminare della qualificazione della gestione. Il giudizio di conto è improcedibile perché il conto è stato reso dal consegnatario in qualità di agente amministrativo, titolare di un debito di sola vigilanza, e non come agente contabile. Il Collegio richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1923, che disciplina la posizione dei consegnatari di mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 2 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude la resa del conto per i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza.

La giurisprudenza contabile ha chiarito che il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o da approvvigionamenti, con obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. Diversamente, il consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale è tenuto alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, nonché alla gestione delle scorte operative nei limiti qualitativi e quantitativi dei consumi programmati.

La Corte richiama il proprio orientamento (Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Veneto n. 37/2014, Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016) secondo cui i beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte di funzionamento sono esclusi dalla resa del conto giudiziale. Solo quando la giacenza riveli, per qualità o quantità, un’esigenza eccedente la ragionevole necessità di funzionamento si configura una vera gestione contabile con debito di custodia.

Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi erano in uso presso ciascun ufficio e non custoditi in un deposito per successiva distribuzione. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia una gestione di magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava quindi sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto improcedibile, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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