Rito abbreviato contabile: definizione per intervenuto pagamento e non impugnabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 10 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del codice di giustizia contabile ha funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e mira a garantire l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie all’Erario. Esso è ammesso, previo parere favorevole del Pubblico Ministero, solo quando non ricorra un’ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante. Il Collegio, accolta l’istanza, determina la somma dovuta con decreto motivato in ordine alla congruità e fissa un termine perentorio per il versamento in unica soluzione. Avvenuto il pagamento, il giudizio è definito con sentenza che provvede sulle spese; la sentenza di primo grado non è impugnabile e resta preclusa la prosecuzione con rito ordinario.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto, segretario comunale, contestandogli di aver contribuito a determinare per il Comune il pagamento di compensi professionali in favore di un avvocato esterno per complessivi € 29.985,28, con pari danno erariale. Secondo l’attore, gli organi che avevano adottato le delibere di nomina del patrocinatore non avevano considerato la possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973.
Il danno contestato al convenuto, con addebito individuale, ammontava a € 2.367,48. Nella comparsa di risposta egli ha chiesto di avvalersi del rito abbreviato mediante versamento del 50% della pretesa attorea, pari a € 1.183,00. La Procura ha reso parere favorevole. Con decreto n. 2/2024 la Sezione ha accolto l’istanza e determinato la somma dovuta, fissando termine per il pagamento e successiva camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 130 cod. giust. cont., soffermandosi sulla funzione del rito: deflazione della giurisdizione di responsabilità e incameramento certo e immediato delle somme. La richiesta va formulata nella comparsa di risposta, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, per una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
Il quarto comma della disposizione esclude espressamente l’ammissibilità del rito nei casi di doloso arricchimento del danneggiante. Il Collegio, ove ritenga l’istanza ammissibile e accoglibile, determina con decreto la somma dovuta motivando sulla congruità in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento.
Quanto agli esiti, il decimo comma prevede che, in caso di omesso adempimento, il giudizio prosegua con rito ordinario. L’ottavo comma dispone che, ove il pagamento sia ritualmente effettuato, il Collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese. Il nono comma sancisce la non impugnabilità della sentenza pronunciata in primo grado nelle forme del rito abbreviato.
Nel caso concreto il Collegio rileva che tutte le condizioni erano soddisfatte: con decreto n. 2/2024 era stata determinata la somma di € 1.183,00 in favore del Comune, con termine di trenta giorni; il convenuto aveva tempestivamente versato l’importo, come attestato dalle note di deposito dell’8 e del 20 marzo 2024, corredate dalla contabile del bonifico e dall’ordinativo d’incasso di tesoreria.
Stante l’esatto adempimento, il Collegio dichiara definito il giudizio ai sensi dell’art. 130 cod. giust. cont., con le conseguenze processuali già richiamate: preclusione alla prosecuzione con rito ordinario e non impugnabilità della sentenza. Le spese sono compensate, in accoglimento della richiesta dell’istante e con l’assenso del Pubblico Ministero, richiamando i precedenti di questa Sezione e delle Sezioni di Appello e Veneto.
Nota della Redazione
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