Ricalcolo pensione polizia: aliquota 2,44% solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 10 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La disposizione ha natura di norma sostanziale e non di interpretazione autentica, sicché soggiace al principio di irretroattività di cui all’art. 11 disp. prel. c.c. Il beneficio spetta anche a chi era già collocato in quiescenza al 31 dicembre 2021, ma la decorrenza economica del ricalcolo è fissata al 1° gennaio 2022, senza diritto agli arretrati per i ratei anteriori.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia di Stato, è titolare di pensione liquidata dall’INPS con il sistema misto: quota retributiva per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e quota contributiva per il periodo successivo. Alla data di riferimento aveva maturato sedici anni e due mesi di servizio utile, quindi meno di diciotto anni.

L’Istituto aveva applicato, per la quota retributiva, l’aliquota del 35 per cento prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, anziché quella del 44 per cento invocata per il personale militare. Il ricorrente ha quindi chiesto la riliquidazione con decorrenza dal 1° aprile 2019, data del collocamento in congedo, previa diffida amministrativa rimasta senza riscontro.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce l’approdo della nomofilachia contabile. Le Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM hanno ritenuto che l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 costituisca disciplina speciale del solo personale militare, non applicabile al personale civile cui appartiene l’art. 44, e hanno individuato il coefficiente del 2,44 per cento quale unico compatibile con il sistema misto, in funzione della proporzionalità tra anzianità maturata e anzianità al 31 dicembre 1995.

La Sezione aveva già escluso l’applicabilità diretta dell’art. 54 ai ricorrenti della Polizia di Stato, ritenendo non irragionevole la differenziazione dei regimi pensionistici tra ordinamento civile e militare. Il quadro muta con la legge di bilancio 2022, che all’art. 1, comma 101 estende espressamente il coefficiente al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in ragione della specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010.

Il nodo è la portata temporale della novella. La Corte esclude che si tratti di norma di interpretazione autentica, non avendo risolto alcun contrasto giurisprudenziale, e la qualifica come norma sostanziale, non immediatamente applicabile ai rapporti pregressi. L’assenza di un’espressa previsione di efficacia retroattiva impone l’applicazione dell’art. 11 disp. prel. c.c..

I lavori preparatori, richiamati nel testo, confermano una finalità perequativa e includono nel calcolo degli oneri anche il personale cessato entro il 2021. Da ciò la Corte trae la conseguenza che i destinatari comprendono i già pensionati, ma che il ricalcolo opera solo sui ratei maturati dal 1° gennaio 2022. L’orientamento è confortato dalla Corte cost. n. 33 del 28.02.2023, che ha riconosciuto alla novella portata non retroattiva.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente: riconosciuto il diritto al coefficiente del 2,44 per cento dalla data di entrata in vigore della legge, con interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei dal 1° gennaio 2022, è respinta la pretesa di decorrenza dal collocamento in congedo. Le spese di lite sono compensate per metà, con condanna della parte resistente alla restante quota e distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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