Contratti a termine illegittimi e insussistenza della colpa grave del dirigente (Corte dei Conti Sez. I App. n. 247 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La reiterata stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, ancorché accertata come illegittima dal giudice del lavoro con conseguente condanna risarcitoria dell’amministrazione, non integra di per sé responsabilità amministrativa del dirigente che li abbia sottoscritti, sotto forma di danno indiretto. Non è ammissibile alcun automatismo tra l’illegittimità degli atti e i riflessi erariali delle condotte delle persone fisiche che vi abbiano concorso. Il profilo di illegittimità dell’atto costituisce solo un sintomo della dannosità della condotta, che va verificata in concreto. Occorre accertare l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, cioè dolo o colpa grave. La non linearità della disciplina vigente all’epoca dei fatti, il ricorso a graduatorie formate all’esito di selezioni pubbliche e l’emersione della quantificazione del danno solo al termine di un lungo iter contenzioso attenuano la colpa del dirigente al di sotto della soglia della gravità.

Il Fatto

La vicenda riguarda un’ipotesi di danno indiretto subito da una Regione autonoma, condannata in sede civile al risarcimento del danno in favore di una lavoratrice per l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati tra il 1991 e il 2009.

La Procura regionale della Corte dei conti ha contestato alla dirigente che, tra il 1998 e il 2012, aveva diretto la struttura regionale competente, il danno derivante da quella condanna. L’addebito è stato limitato al periodo successivo al 2000 e ridotto in proporzione ai contratti effettivamente sottoscritti dalla dirigente, con richiamo al previgente art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, che impone il recupero delle somme pagate nei confronti dei dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave. La Sezione giurisdizionale regionale, dopo aver rideterminato la pretesa al netto delle ritenute erariali e applicato il potere riduttivo, ha accolto parzialmente la domanda. La dirigente ha proposto appello, deducendo l’incostituzionalità della norma, la prescrizione, l’insussistenza della responsabilità e l’erronea quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello richiama anzitutto il principio secondo cui i profili di illegittimità degli atti costituiscono solo un sintomo della dannosità per l’erario delle condotte, senza che possa ammettersi alcun automatismo tra illegittimità e riflessi erariali. Il principio, enunciazione di sintesi, va però attualizzato e specificato in ragione dei peculiari connotati dell’agire pubblico di volta in volta considerato.

La Corte osserva che la connotazione abusiva dei reiterati conferimenti a termine, idonea a generare in favore del lavoratore la tutela risarcitoria del c.d. danno comunitario, non può produrre di per sé sola la responsabilità amministrativa della dirigente che quei contratti aveva sottoscritto. Contestualizzando la condotta, il grado di colpa si attenua fortemente, scendendo al di sotto della soglia della gravità necessaria per integrare la fattispecie.

Assume rilievo, in primo luogo, la non linearità della disciplina vigente all’epoca dei fatti. Il complicato intreccio tra art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e la disciplina regionale, insieme al progressivo consolidamento dei principi eurounitari, rendeva tutt’altro che agevole individuare la corretta soluzione gestoria, chiamata a bilanciare l’approvvigionamento di forza lavoro, le aspettative dei lavoratori risultati idonei a selezioni pubbliche e le rigidità della disciplina giuslavoristica.

In secondo luogo, i contratti dichiarati illegittimi erano stati stipulati attingendo a specifiche graduatorie di idonei, formate all’esito di selezioni pubbliche per titoli ed esami. Tale sequenza poteva ragionevolmente ingenerare la convinzione che una nuova selezione sterilizzasse gli effetti limitativi riferibili a quella precedente. La Corte valorizza la considerazione che la quantificazione del danno in capo all’amministrazione è emersa solo all’esito di un lungo iter contenzioso, sviluppatosi in più gradi di giudizio, con progressive soluzioni interpretative consolidate quando la dirigente non ricopriva più l’incarico.

La Corte conferma che l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave è richiesto dal testo stesso dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Non è ravvisabile alcuna palese o grossolana violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza, né l’omissione delle cautele e verifiche esigibili in base alle specifiche competenze e al caso concreto. L’assenza di tale indispensabile componente rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sugli altri profili, che restano assorbiti. L’appello è pertanto accolto e le spese processuali sono integralmente compensate, in ragione del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti riconducibile all’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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