Vittime del terrorismo equiparate ai grandi invalidi di guerra e pensione cumulabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 17 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le vittime del terrorismo che abbiano subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa sono equiparate, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l. n. 206/2004. In virtù di tale equiparazione esse godono del regime di favore previsto dall’art. 28 del d.P.R. n. 915/1978, che sancisce la piena cumulabilità del trattamento pensionistico con gli altri redditi. A dare titolo all’esenzione dai limiti al cumulo non è la natura della pensione, bensì l’attribuzione dello status di invalido di guerra. Ne consegue il diritto alla percezione della pensione privilegiata senza decurtazioni in conseguenza della percezione di redditi da lavoro, con restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio in Iraq, il 10 novembre 2019 è rimasto coinvolto in un attentato terroristico: l’esplosione di un ordigno gli ha provocato ferite gravissime, con un’invalidità del 92%. È stato perciò dichiarato vittima del terrorismo e gli è stata riconosciuta una pensione privilegiata, oltre a un assegno di superinvalidità a decorrere dal 5 novembre 2020 per ritenuta dipendenza da causa di servizio.
Dal giugno 2021 il ricorrente ha iniziato nuove attività lavorative, riscontrando sulla pensione una conseguente decurtazione, che ha ritenuto illegittima. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo del 17 maggio 2023, ha adito la Corte dei conti chiedendo accertarsi il diritto alla pensione privilegiata di natura tabellare vitalizia senza decurtazioni e la condanna dell’Inps al ripristino e al pagamento degli arretrati. L’Inps ha resistito sostenendo che la pensione, di natura privilegiata ordinaria e non tabellare, resta soggetta ai limiti al cumulo con altri redditi, ferma l’esenzione fiscale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 4, comma 1, della l. n. 206/2004, che equipara «ad ogni effetto di legge» ai grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 915/1978 coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo. A tali soggetti deve essere accordato lo stesso trattamento riservato agli invalidi di guerra.
Il collegamento con l’art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 915/1978 consente di superare l’obiezione dell’Inps. La norma prevede che nessuna modificazione nel trattamento di pensione venga fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia lo stipendio, salario o assegno che essi possano riscuotere per l’opera propria. L’ordinamento, dunque, prevede espressamente la cumulabilità della pensione con altri redditi, in considerazione delle mutilazioni riportate.
Il passaggio decisivo è di ordine interpretativo. A dispetto della rubrica dell’art. 28 («Intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello Stato»), la lettera della norma non esenta dai limiti al cumulo il trattamento, bensì l’invalido. A dare titolo per l’esenzione non è quindi la concessione di una pensione di guerra, ma l’attribuzione dello status di invalido di guerra. La previsione vale a maggior ragione per i «grandi» invalidi, trattandosi di soggetti con invalidità particolarmente gravi, e la medesima tutela va accordata a chi sia a essi assimilato «ad ogni effetto», come le vittime del terrorismo con invalidità superiore all’80%.
Nel caso concreto è dimostrato e non contestato che il ricorrente, oltre a essere titolare di pensione privilegiata, è stato dichiarato vittima del terrorismo con invalidità superiore all’80%. In quanto soggetto equiparato, egli ha titolo per godere delle prerogative degli invalidi di guerra, compresa la piena cumulabilità della pensione con redditi da lavoro.
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, maggiorate della maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla scadenza di ciascun rateo fino al pagamento ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. e dell’art. 21, comma 2, delle Norme di attuazione, in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002. Le spese sono compensate per l’assoluta novità della questione.
Nota della Redazione
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