Sanzione per omissione atti di indirizzo nei controlli interni enti locali (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 32 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie sanzionatoria dell’art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 è di stretta interpretazione e colpisce gli amministratori degli enti locali esclusivamente quando l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie del sistema dei controlli interni dipenda dalla mancata predisposizione degli atti regolamentari e di programmazione rientranti nel loro potere di indirizzo politico. Non è sufficiente il dato obiettivo delle carenze rilevate dalla Sezione regionale di controllo: occorre la precisa allegazione di specifici fatti riconducibili alla competenza dell’organo di governo e la prova della colpa grave. L’imputazione all’amministratore delle deficienze dell’attività gestionale, rimessa al segretario comunale, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi, integrerebbe una responsabilità oggettiva per fatto altrui, estranea al modello legale.

Il Fatto

Il sindaco e l’assessore agli affari generali di un comune sono stati destinatari, in prime cure, di due sanzioni pecuniarie per la responsabilità amministrativa prevista dall’art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. La Procura regionale aveva contestato loro, quali amministratori in carica nell’anno 2019, di aver cagionato con condotta gravemente colposa l’inadeguatezza del sistema integrato dei controlli interni dell’ente, accertata dalla Sezione regionale di controllo con una deliberazione del 2021.

Il giudice designato, accogliendo la domanda, aveva irrogato sanzioni pari a tredici e otto volte la retribuzione mensile lorda, ritenendo sussistenti il profilo oggettivo e quello soggettivo e ravvisando, in particolare, una grave disattenzione degli amministratori rispetto alle raccomandazioni già formulate dall’organo di controllo nel 2017. Avverso il decreto gli interessati hanno proposto opposizione ex art. 135 c.g.c., deducendo la violazione del riparto di competenze tra indirizzo politico e gestione e l’insussistenza della colpa grave.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’assetto disegnato dal d.lgs. n. 267/2000, come rimodulato dal d.l. n. 174/2012. L’art. 147, comma 4 impone agli enti di disciplinare il sistema dei controlli secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, coinvolgendo il segretario, i responsabili dei servizi e le unità di controllo. La disposizione sanzionatoria, inserita in un corpus che separa i due piani, non può essere dilatata fino a ricomprendere le condotte omissive degli amministratori in ordine all’attività concreta di vigilanza e riscontro: la sua portata resta circoscritta alla mancata predisposizione degli strumenti e delle metodologie sistematiche.

Il Collegio aderisce al precedente della Corte conti, Sez. Sicilia, n. 438/2020. Essendo norma di carattere sanzionatorio, la fattispecie è soggetta al principio di tassatività quanto ai destinatari e alle condotte imputabili, in coerenza con i principi generali in materia di sanzioni. Diversamente opinando, l’assenza di indicazioni tassative sulle condotte richieste genererebbe una responsabilità oggettiva per fatto altrui, irragionevole e incompatibile con la ratio della norma. Gli amministratori rispondono dunque per l’omessa adozione degli atti di indirizzo, ma di regola non per le defaillances dell’apparato burocratico.

Sul piano del coefficiente psicologico, la Sezione richiama la giurisprudenza contabile e la Corte cost. n. 371/1998: la colpa grave presuppone una palese violazione delle norme o una trascuratezza degli obblighi di servizio immediatamente percepibile. Nel caso concreto, la documentazione versata in atti dimostra che gli amministratori avevano dotato l’ente degli strumenti necessari: il regolamento sui controlli e il regolamento di contabilità, il documento unico di programmazione con l’obiettivo di implementazione, l’istituzione del Nucleo di Valutazione e di un’unità di staff. Nessuna contestazione era stata mossa alla regolarità di tali provvedimenti, e la Sezione regionale aveva piuttosto rilevato il mancato rispetto delle norme interne che il comune stesso aveva apprestato.

I deficit riscontrati per il 2019 — in particolare sul controllo di gestione e su quello strategico — vanno ricondotti ai centri di responsabilità dell’apparato burocratico, non all’organo di governo. La Corte valorizza inoltre la grave precarietà gestionale dell’ente: l’avvicendamento di tre segretari generali nell’anno, la vacanza della dirigenza del settore finanziario e la rilevante carenza di personale attestata negli atti di programmazione. Nel periodo successivo l’ente ha implementato i controlli, come confermato dal riscontro positivo della Sezione regionale per il 2021. Manca, in definitiva, tanto la prova di una condotta rimproverabile agli amministratori quanto la colpa grave, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento della sanzione; le spese del giudizio sono poste a carico del comune soccombente in applicazione dell’art. 31, comma 2, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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