Scatti 2,5% commissari Polizia: comma 5 non distingue tra sistemi di calcolo (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 12 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 5 dell’art. 27 d.lgs. n. 334/2000 applica ai funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 336/1982, non ricompresi nella previsione del comma 1 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età, le disposizioni dei commi 3 e 4. La formulazione è inequivoca e non consente di distinguere, ai fini del beneficio dei quattro scatti del 2,5 per cento, tra pensionati liquidati con il sistema retributivo e pensionati liquidati con il sistema misto o contributivo. La diversificazione opposta dall’Istituto previdenziale, oltre a essere impedita dal dato letterale, si risolve a vantaggio dei soli trattamenti retributivi, più favorevoli, e si espone a fondati dubbi di ragionevolezza e di costituzionalità. Il diritto al beneficio e agli arretrati decorre dalla data del pensionamento.
Il Fatto
Il ricorrente, commissario della Polizia di Stato in quiescenza per limiti di età al compimento del sessantesimo anno, ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del diritto ai benefici previsti dall’art. 27, commi 3 e 5, d.lgs. n. 334/2000, con il ricalcolo della pensione in godimento e la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione.
Dopo il pensionamento il ricorrente aveva verificato che dal computo degli scatti aggiuntivi mancavano quelli previsti dalla norma richiamata. L’istanza amministrativa era stata riscontrata dall’Istituto con riferimento al diverso beneficio dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973; la segnalazione dell’incongruenza era rimasta senza esito. L’INPS, costituendosi, ha sostenuto di essersi attenuto ai dati retributivi comunicati dal Ministero dell’Interno e ha prospettato una lettura restrittiva della disciplina.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva anzitutto che l’Amministrazione non ha provveduto sull’istanza nei termini del regolamento per la definizione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
L’art. 27 d.lgs. n. 334/2000 introduce un’applicazione progressiva del limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio dei commissari e prevede benefici aggiuntivi per i funzionari che raggiungono il sessantacinquesimo anno a partire dal 2002: i quattro scatti del 2,5 per cento sullo stipendio goduto al pensionamento e la riliquidazione del trattamento per il periodo intermedio (comma 3); il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno per i trattamenti liquidati in tutto o in parte con il sistema contributivo (comma 4). La disposizione di chiusura del comma 5 estende i commi 3 e 4 ai funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 336/1982, non ricompresi nel comma 1 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età.
Dagli atti risulta che il ricorrente è stato collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno e che alla data del 25.6.1982 era in servizio, da intendere quale servizio effettivo. La sua posizione rientra pertanto nella fattispecie del comma 5: poiché gli è stato riconosciuto il beneficio del comma 4 ma non quello del comma 3, ha diritto ai quattro scatti del 2,5 per cento.
La Corte respinge la ricostruzione dell’Istituto, fondata sulla distinzione tra pensioni liquidate con il sistema retributivo e pensioni determinate con il sistema misto o contributivo. Sotto il profilo sistematico, essa premia i pensionati del sistema retributivo, più generoso, esponendosi a dubbi di ragionevolezza. In punto di stretta interpretazione, la tesi è impedita dal chiaro disposto del comma 5, che dichiara applicabili entrambi i commi 3 e 4. Il riferimento è all’argomento del legislatore consapevole, richiamato da Cass., sez. un., n. 28575 del 2018 e da Corte cost. n. 440 del 1995.
Il ricorso è quindi accolto. Sugli arretrati, con decorrenza dalla data del pensionamento, spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, secondo il criterio della sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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