Resa del conto e visto di regolarità: cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 37 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto giudiziale, il deposito del conto da parte dell’agente contabile, corredato del visto di regolarità della responsabile del servizio finanziario, è sufficiente ai fini della conclusione del giudizio preliminare, ancorché il conto non sia stato parificato dall’ente locale. Il visto di regolarità delle partite contabili integra il presupposto per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Ogni valutazione sulla regolarità del conto resta rimessa al magistrato istruttore competente per territorio, cui il fascicolo va trasmesso. Il giudice del conto non esercita in questa sede il sindacato sulla regolarità sostanziale della gestione.
Il Fatto
Un agente contabile, titolare di una struttura ricettiva, era tenuto alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno nelle casse comunali. Con decreto del 12.01.2024, n. 3, gli era stato richiesto di depositare tempestivamente il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019 ai fini della parificazione.
Con ordinanza del 26.02.2024, n. 1, era stato accertato che il conto era stato tempestivamente depositato presso il Comune, con espressa richiesta di parificazione. Il conto, vistato dalla responsabile del servizio finanziario ma non parificato, era stato trasmesso il 27 febbraio e inserito nel sistema SI.RE.CO. al numero 91623. La questione giunge così davanti al giudice monocratico per la definizione del giudizio di resa del conto.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico è investito del giudizio di resa del conto relativo all’esercizio finanziario 2019. Il thema decidendum riguarda l’esito del procedimento preliminare una volta che l’agente contabile abbia depositato il conto richiesto.
La Corte rileva che il conto è stato depositato e risulta vistato dalla responsabile del servizio finanziario, ancorché privo di parificazione da parte dell’ente locale. La mancata parificazione, espressamente richiesta all’ente ma non effettuata, è espressamente lasciata impregiudicata.
Il giudice ritiene che il visto di regolarità delle partite contabili possa essere sufficiente ai fini della conclusione di tale giudizio preliminare. Su questa base, in adesione alle conclusioni del P.M., dichiara la cessazione della materia del contendere in applicazione dell’art. 144 c.g.c.
La decisione non esaurisce ogni valutazione sul conto. La Corte dispone la trasmissione della sentenza al magistrato istruttore competente per territorio per quanto di eventuale competenza in ordine alla regolarità del conto. Il sindacato sulla regolarità resta così affidato al giudice competente, mentre il giudizio preliminare si chiude con la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.