Danno da disservizio e nesso causale nella responsabilità amministrativa (Corte dei Conti Sez. II App. n. 281 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio, nelle sue diverse figure, presuppone che il costo ulteriore sostenuto dall’amministrazione si ponga in rapporto di conseguenzialità immediata e diretta con la condotta illecita del dipendente o dell’amministratore, esaurendosi in un dispendio di risorse che altrimenti non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in misura minore. I costi delle verifiche ispettive disposte dagli organi sanitari a tutela della qualità del servizio e della sicurezza degli utenti non integrano il danno quando costituiscono espletamento di doverose attività di controllo, di competenza degli organi stessi. Il nesso causale non può essere affermato se non è provata la straordinarietà dell’incremento rispetto all’ordinaria frequenza delle verifiche e se le stesse proseguono con identiche modalità anche dopo la cessazione della gestione da parte del soggetto convenzionato.

Il Fatto

La vicenda riguarda il presidente di una cooperativa che gestiva strutture assistenziali convenzionate in regime di residenza sanitaria assistenziale. In sede penale gli era stata contestata la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per avere rappresentato lo svolgimento di percorsi assistenziali ad alta intensità in realtà non erogati, percependo le relative rette.

Definito il processo penale con condanna in primo grado e successiva declaratoria di prescrizione con conferma delle statuizioni civili, la Procura contabile aveva chiesto il ristoro di due voci di danno: le spese amministrative per la ricostruzione delle somme indebitamente erogate e i maggiori oneri dei controlli sulle strutture. Il primo giudice aveva rigettato la prima voce e accolto parzialmente la seconda, limitatamente alle verifiche effettuate tra gennaio e agosto 2011. Il soccombente ha proposto appello, contestando il nesso eziologico e la quantificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame, incentrato sull’erroneo riconoscimento del nesso causale tra la condotta illecita e i costi dell’attività ispettiva. La condanna di primo grado era intervenuta in relazione alla sola ipotesi di truffa accertata in sede penale, il cui ingiusto profitto era stato individuato nella percezione delle rette per il trattamento non corrisposto.

Secondo la Corte non è revocabile in dubbio la stretta connessione tra la condotta delittuosa e il danno derivante dal differenziale sulle prestazioni non effettuate. Parimenti, sul piano causale, può riconoscersi il nesso con le spese amministrative utili alla ricostruzione delle somme indebitamente erogate, ancorché non dimostrate.

Non è invece rilevabile una diretta conseguenzialità tra le condotte contestate e le verifiche ispettive eseguite successivamente al disvelamento dei fatti. Il Collegio ha osservato che non risulta dimostrata la straordinarietà dei controlli, poiché non è documentata l’ordinaria frequenza delle verifiche antecedenti, solo asseritamente ricondotta a un solo accesso annuale, dato ritenuto poco verosimile.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile sul danno da disservizio, secondo cui è necessaria, quale condizione di risarcibilità, la dimostrazione che il costo aggiuntivo sia stato determinato dalla condotta illecita. Le visite di controllo si pongono come attività doverose degli organi sanitari, volte a verificare il corretto adempimento degli obblighi assistenziali e a prevenire violazioni che possano compromettere la qualità del servizio e la sicurezza degli utenti.

Dirimente è risultata la circostanza che le verifiche sono proseguite con identica frequenza anche dopo la cessazione della gestione da parte della cooperativa, come emergente dai dati della comunicazione sanitaria richiamata. La loro intensificazione è stata quindi qualificata come rimedio tardivo alla mancata tempestiva rilevazione delle irregolarità, non come conseguenza della condotta del gestore. L’appello è stato pertanto accolto, con riforma della sentenza e assoluzione dell’appellante da ogni addebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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