Resa del conto agli eredi dell’agente contabile e cessazione della materia del (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 64 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una struttura ricettiva è agente contabile tenuto alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno e, come tale, alla resa del conto giudiziale. Tale qualità permane anche dopo la novella che ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile d’imposta, da interpretarsi retroattivamente. Alla morte dell’agente contabile l’obbligo di rendiconto non si estingue e grava sugli eredi, sempre che sia provato il passaggio di gestione ovvero la trasmissione del debito ereditario. L’azione di resa di conto è imprescrittibile, perché fa valere un diritto indisponibile alla conoscenza della gestione del pubblico denaro. Il deposito del conto in corso di giudizio determina la cessazione della materia del contendere, restando impregiudicata ogni valutazione sul merito del conto, rimessa al magistrato competente.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero contabile proponeva ricorso per resa di conto nei confronti degli eredi di una titolare di struttura ricettiva, già esercente in un comune ligure, per l’omessa presentazione del conto della gestione relativa all’anno 2019. Oggetto del contendere era la riscossione e il versamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno per quell’esercizio.

Con decreto il giudice monocratico assegnava all’agente contabile il termine di centocinquanta giorni per la presentazione del conto e al Comune il termine di ulteriori novanta giorni per gli adempimenti conseguenti e il deposito presso la Segreteria. Il conto giudiziale veniva depositato in data 19 aprile 2024, unitamente alla documentazione di corredo.

La Motivazione della Corte

Il giudice richiama anzitutto le Sezioni Riunite della Corte dei conti, che con la sentenza n. 22/QM/2016 del 22 settembre 2016 hanno qualificato i titolari delle strutture ricettive come agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale in relazione all’imposta di soggiorno. Tale qualità è riconosciuta sussistente anche dopo la novella che ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile d’imposta, da leggersi retroattivamente, come confermato da precedenti della stessa Sezione.

La Corte affronta poi il profilo della successione nel maneggio di denaro pubblico. L’art. 613 r.d. n. 827 del 1924 prevede che, in caso di morte del contabile, i conti siano resi dagli eredi. Il giudizio per resa di conto è strumentale al successivo giudizio di conto, che si modella sul paradigma della responsabilità amministrativa ex art. 1, comma 1, legge n. 20/1994. Perché operi il meccanismo successorio è necessario che vi sia stato il passaggio di gestione agli eredi ovvero che sia provata la trasmissione del debito ereditario.

Il giudice qualifica l’obbligo di rendiconto come espressione di un diritto sostanziale autonomo del soggetto pubblico: il diritto alla piena conoscenza della gestione, distinto dall’accertamento dell’eventuale debito. Su questa linea richiama il principio per cui la morte del mandatario non fa venir meno l’obbligo di rendiconto, che grava sugli eredi, e l’art. 621 r.d. n. 827/1924 sull’obbligo di restituzione dei registri e dei documenti attinenti alla gestione.

Nel caso concreto il passaggio di gestione è ritenuto dimostrato: gli eredi hanno presentato la dichiarazione di successione e sono subentrati nella titolarità di diritti immobiliari. Verificata la regolarità e la tempestività della notificazione del ricorso e del decreto, e accertato il deposito del conto giudiziale, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo. Il fascicolo è trasmesso al magistrato istruttore per quanto di competenza sulla regolarità del conto depositato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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