Cumulo gratuito e calcolo della pensione: rileva solo l’anzianità presso l’AGO (Corte dei Conti Sez. I App. n. 20 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo gratuito dei periodi assicurativi di cui all’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012, la facoltà di cumulare i periodi non coincidenti maturati presso più gestioni è finalizzata esclusivamente al conseguimento del diritto a un’unica pensione e non incide sulla misura della stessa. Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva rilevante per l’applicazione del sistema di calcolo, il comma 246 della medesima disposizione deve essere riferito ai soli periodi accreditati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima e la gestione separata, non anche a quelli maturati presso le casse professionali di cui al d.lgs. n. 509/1994. Ne consegue che il diritto alla pensione in cumulo non comporta alcuna deroga alle regole di calcolo della legge n. 335/1995, che conserva valore di principio fondamentale di riforma economico-sociale.
Il Fatto
Un medico, già dipendente di un’azienda ospedaliera universitaria, ha presentato domanda di pensione anticipata in cumulo ai sensi dell’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012, chiedendo il ricalcolo del trattamento in godimento con applicazione del sistema integralmente retributivo. A sostegno della pretesa ha dedotto di aver superato, al 31 dicembre 1995, la soglia dei diciotto anni di anzianità contributiva, computando anche il periodo di iscrizione presso la cassa previdenziale dei medici.
L’ente previdenziale aveva invece liquidato la pensione con il sistema misto, considerando, ai fini del calcolo, la sola contribuzione accreditata presso la gestione pubblica, inferiore ai diciotto anni. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che il requisito dovesse essere verificato cumulando tutti i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso le diverse gestioni. Da qui l’appello dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce la disciplina del cumulo gratuito, muovendo dal comma 239, come modificato dalla legge n. 232/2016, che ha esteso l’istituto agli iscritti agli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996. La novella ha ampliato la platea dei destinatari del beneficio, ma non ha inciso né sul regime del pro quota di cui al comma 245, né sulle modalità di calcolo.
Il comma 245 riserva a ciascuna gestione la determinazione del trattamento di propria competenza secondo le regole del rispettivo ordinamento. Tale assetto esclude la possibilità di valorizzare due volte lo stesso periodo contributivo in gestioni diverse e impone di interpretare il comma 246 in senso restrittivo. I “periodi assicurativi non coincidenti” ivi richiamati sono, dunque, soltanto quelli maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive e la gestione separata: le gestioni di competenza dell’ente previdenziale, con esclusione delle casse professionali, che godono di piena autonomia.
La Corte rileva che la legge n. 335/1995 costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale e che nessuna deroga può essere introdotta da leggi successive in mancanza di espressa modificazione. Il coordinamento tra il cumulo gratuito e la riforma Dini conduce pertanto a distinguere il diritto alla pensione in cumulo dal sistema di liquidazione: solo il primo è ampliato dalla novella, mentre il secondo resta regolato dall’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, che assegna il sistema retributivo ai soli lavoratori iscritti alle forme di previdenza richiamate dal comma 6.
Il Collegio aderisce all’orientamento delle Sezioni d’appello della Corte dei conti, che non ravvisa ragioni di dissenso rispetto ai profili esaminati, e conclude che l’ente previdenziale ha correttamente applicato il sistema misto, non avendo l’appellato maturato diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995 presso la gestione pubblica. L’appello è pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata, con liquidazione delle spese di difesa a carico dell’appellato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.