Diritto iure proprio del superstite erede alla riversibilità della pensione di inabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 111 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il superstite dell’iscritto deceduto può presentare la domanda di pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 e ottenere, iure proprio e non iure successionis, la riversibilità del trattamento spettante al dante causa. L’assenza di una domanda presentata in vita dal dipendente non è ostativa al riconoscimento, poiché l’erede rivendica una situazione giuridica preesistente, connotata dal possesso dei requisiti in capo al de cuius, destinata a incidere su un proprio diritto patrimoniale. Le disposizioni secondarie del d.m. n. 187/1997, che attribuiscono la pensione a domanda del dipendente o ex dipendente, non possono escludere tale facoltà in mancanza di espressa previsione legislativa. È invocabile in via analogica l’art. 184 d.P.R. n. 1092/1973, che ricollega al decesso in servizio l’insorgenza del diritto del superstite alla riversibilità del trattamento di privilegio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione indiretta ordinaria per il decesso della moglie avvenuto in costanza di servizio presso un comune, chiede il riconoscimento della pensione di reversibilità maggiorata dei benefici della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. La donna, affetta da patologia tumorale, aveva chiesto l’accertamento della propria inabilità lavorativa; le condizioni si aggravavano fino al decesso e l’amministrazione comunale riconosceva lo stato di inidoneità.
L’INPS negava il beneficio sul rilievo che non era stata presentata, in vita, specifica domanda finalizzata a ottenere il trattamento. Il ricorrente contesta il diniego richiamando la giurisprudenza contabile favorevole. L’ente eccepisce l’ostatività dell’assenza di domanda e rappresenta l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, invocando il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudizio investe una questione già affrontata dalla giurisprudenza contabile: se l’attivazione della pratica pensionistica da parte del superstite del soggetto riconosciuto inabile e poi deceduto sia ostativa al riconoscimento del diritto. La Corte ritiene il ricorso fondato, richiamando la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, che esclude l’effetto preclusivo (Corte dei conti, sez. II, n. 408/2021, che richiama Sez. II d’Appello n. 495/2018).
Il percorso argomentativo muove dalla disciplina primaria. L’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 riconosce ai dipendenti pubblici cessati per infermità, versanti nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, una pensione calcolata in misura pari a quella spettante al compimento dei limiti d’età. Le modalità applicative sono fissate dal d.m. n. 187/1997, che prevede la reversibilità ai superstiti e l’attribuzione a domanda del dipendente o ex dipendente.
Per la Corte tali disposizioni, di natura secondaria, non possono escludere — in mancanza di espressa previsione legislativa — che la domanda sia presentata dal superstite dell’iscritto, nella sua qualità di erede, a tutela del diritto iure proprio alla riversibilità. Se l’istituto previdenziale non considera ostativo l’evento della morte quando la domanda sia stata presentata dal dipendente prima della conclusione del procedimento, a maggior ragione esso non è ostativo a un riconoscimento postumo avviato dall’erede.
La Corte qualifica con precisione la posizione dell’erede: questi rivendica il riconoscimento di una situazione giuridica preesistente, connotata dal possesso dei requisiti in capo al dante causa, destinata a incidere, iure proprio e non iure successionis, sull’insorgenza di un proprio diritto patrimoniale. È inoltre invocabile in via analogica l’art. 184 d.P.R. n. 1092/1973, che ricollega al decesso in servizio il diritto del superstite alla riversibilità del trattamento di privilegio.
Nel caso concreto i presupposti sanitari sussistono: l’inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa risulta certificata dall’autorità sanitaria prima della morte della dipendente e confermata dalla Commissione di verifica. Il diritto è accertato con decorrenza dalla data di presentazione, da parte del titolare della pensione di reversibilità, della domanda finalizzata a ottenerlo. Sugli arretrati la Corte liquida l’importo più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo il principio del cumulo parziale affermato dalle SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda e degli orientamenti non consolidati.
Nota della Redazione
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