Falso titolo ATA e danno erariale: rileva il vantaggio per la P.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 145 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per falsa dichiarazione del titolo di studio nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, il danno erariale non è configurabile quando il dipendente possiede altro titolo idoneo alle mansioni svolte e la parte pubblica non prova il mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione. L’art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994, quale norma speciale rispetto all’art. 2126 cod. civ., impone lo scomputo dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. o dalla comunità amministrata. Tale scomputo opera con particolare evidenza per le attività semplici e non altamente specialistiche. Resta ferma la rilevanza penale, disciplinare e civile della condotta mendace.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto esponendo che questi, nella domanda di inserimento nella graduatoria di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, aveva dichiarato di aver conseguito il certificato di operatore dei servizi di ristorazione presso un istituto paritario con punteggio di 100/100. In base a tale dichiarazione diversi istituti scolastici gli avevano conferito supplenze come collaboratore scolastico.

Le indagini dell’Ufficio scolastico regionale della Campania facevano emergere che la parità dell’istituto era stata revocata e che il nominativo del convenuto non figurava nei registri tra i conseguitori della qualifica. Ne derivava il licenziamento e l’avvio di un procedimento penale per falso. La Procura chiedeva la condanna al risarcimento di euro 31.090,45, pari alle retribuzioni corrisposte. Il Tribunale di Milano, con sentenza successiva alla citazione, aveva pronunciato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama la giurisprudenza contabile prevalente, secondo cui la prestazione resa in assenza del titolo dichiarato non esprime la capacità richiesta e determina il venir meno del sinallagma tra prestazione e retribuzione. Su questa base la Procura aveva parametrato il danno ai compensi percepiti. Il Collegio, tuttavia, ritiene di applicare i principi del recente precedente di questa Sezione n. 97/2024, richiamabile ai sensi dell’art. 17, comma 1 disp. att. c.g.c.

Quell’arresto valorizza l’ampia formulazione dell’art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994 e il suo carattere di norma speciale, che prevede lo scomputo dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. o dalla comunità amministrata. Tali vantaggi risultano più evidenti nelle attività semplici e non altamente specialistiche. Grava sulla parte attrice l’onere probatorio di dimostrare il mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione.

Nel caso concreto il convenuto possedeva altro titolo idoneo: il diploma di maturità con votazione 65/100, dichiarato nella domanda e mai contestato nella sua validità. Le mansioni di collaboratore scolastico, secondo il CCNL di comparto, si traducono in mera accoglienza, vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali. Si tratta di mansioni minimali, svolgibili adeguatamente a prescindere dal voto del diploma comunque conseguito.

La Corte richiama anche la sentenza della Cass. n. 18699/2019, secondo cui le falsità in occasione dell’accesso al pubblico impiego determinano decadenza e nullità del contratto solo quando comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto. Nel caso in esame le mansioni non sono regolate da norme di ordine pubblico né richiedono professionalità altamente specifiche.

Poiché la parte pubblica non ha provato il mancato o minor vantaggio, la domanda va respinta per assenza di danno risarcibile, presupposto generale della responsabilità amministrativa. Resta ferma la valenza penale, disciplinare e civile della condotta mendace. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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