Diploma falso e danno erariale: scomputo dei vantaggi da mansioni semplici (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 144 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condotta del dipendente pubblico che ottenga l’inserimento in graduatoria e i contratti di lavoro mediante la dichiarazione del possesso di un titolo di studio in realtà inesistente integra una fattispecie di illiceità della causa e determina un danno erariale parametrato alle retribuzioni corrisposte. Nella quantificazione del danno trova però applicazione l’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, quale norma speciale rispetto all’art. 2126 cod. civ., che impone lo scomputo dei vantaggi comunque conseguiti dalla P.A. o dalla comunità amministrata. Tale scomputo è tanto più evidente quando le prestazioni rese siano di natura semplice e routinaria, non richiedano titoli di elevata specializzazione e non siano di per sé illecite. Incombe sulla parte attrice l’onere probatorio del mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto esponendo che, in data 25.10.2017, aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, dichiarando di aver conseguito il diploma di operatore di sala-bar con il punteggio di 100/100. Sulla base di quella dichiarazione l’interessato ha stipulato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato con diversi istituti scolastici della provincia di Bergamo, tra il 2018 e il 2021.

Gli accertamenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania hanno invece rivelato che il diploma indicato era attribuito a un altro istituto e a un altro destinatario. Seguivano il rinvio a giudizio per truffa e falso, la decadenza dalle graduatorie e la risoluzione del contratto. La Procura contabile ha quindi chiesto la condanna al risarcimento del danno a titolo di dolo, quantificato in euro 15.395,85, oltre accessori. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in via preliminare la contumacia del convenuto, regolarmente notificato. Nel merito ritiene fondata l’azione nei termini che seguono, sulla base della documentazione amministrativa e penale prodotta, dalla quale emerge che il diploma richiamato nella domanda, con i relativi estremi numerici, riguarda altro istituto e altro titolare.

L’inesistenza del titolo è dimostrata da una serie di elementi convergenti, valutati secondo il grado di verosimiglianza del più probabile che non richiamato dalle Sezioni Unite n. 576/2008. Ciò che rileva ai fini della responsabilità è la mancanza del diploma, a prescindere dalla falsità della dichiarazione dell’istituto rilasciante, perché quel titolo è essenziale alla validità del contratto con la P.A.; né risulta un titolo equipollente. La condotta ha quindi determinato un danno parametrato ai compensi percepiti per gli incarichi ottenuti con le false dichiarazioni.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui, in tali ipotesi, si realizza una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro della relativa tutela, non arreca utilità all’ente e fa venir meno il rapporto sinallagmatico. Il Collegio ritiene tuttavia di applicare i principi espressi nel precedente di questa Sezione n. 97/2024, richiamato ai sensi dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.

Quel precedente valorizza l’ampia formulazione dell’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, che impone lo scomputo dei vantaggi comunque conseguiti dalla P.A., tanto più percepibili quanto più si tratti di attività semplici e non specialistiche. Il carattere minimale delle mansioni effettivamente svolte — accoglienza, vigilanza generica e pulizia dei locali — porta a valutare come non del tutto inutili le prestazioni rese. La Procura non ha contestato né provato, come suo onere, l’adibizione a mansioni diverse o il minor vantaggio.

Resta però che l’assenza del titolo realmente conseguito rispetto a quello falsamente dichiarato comporta un vantaggio minore per la P.A. rispetto alla retribuzione erogata per quella qualifica, con la conseguente necessità di scomputare la differenza, qualificata come danno erariale. A tale quantificazione il Collegio perviene in via equitativa, applicando un abbattimento del cinquanta per cento della pretesa, così determinando l’importo di euro 7.697,93, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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