Pensione privilegiata d’ufficio se infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 216 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione d’ufficio del trattamento pensionistico privilegiato, ai sensi dell’art. 167, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, presuppone che il dipendente sia cessato dal servizio per infermità o lesioni che l’Amministrazione abbia riconosciuto dipendenti da causa di servizio. Se al momento della cessazione tale riconoscimento non sussiste, il procedimento si instaura a domanda e la decorrenza economica del trattamento più favorevole resta ancorata alla domanda stessa, ai sensi dell’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973. Il riconoscimento sopravvenuto dell’interdipendenza, conseguente all’annullamento giurisdizionale di un diniego ministeriale, non retrodata il titolo della cessazione né impone la liquidazione d’ufficio. Il parere negativo del CVCS costituisce mero atto endoprocedimentale e non integra un impedimento giuridico alla presentazione della domanda.

Il Fatto

Un dirigente della Polizia di Stato, cessato dal servizio il 2 agosto 2012 per permanente inabilità, presentava il 22 agosto 2012 domanda di pensione privilegiata per le sole infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio, ottenendo la liquidazione per cumulo nella misura della settima categoria. L’emiplegia spastica da esiti di ictus ischemico, accertata nella visita medico-collegiale del 18 giugno 2012 come concorrente in via prevalente nel giudizio di inidoneità, non era allora riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Solo a seguito dell’annullamento giurisdizionale dei decreti ministeriali del 2014, il CVCS si esprimeva favorevolmente all’interdipendenza il 31 agosto 2021 e il Ministero si conformava con decreto notificato il 24 settembre 2021. L’INPS, su nuova istanza dell’8 ottobre 2021, liquidava la pensione privilegiata di prima categoria con decorrenza dal 1° novembre 2021. Il giudice regionale accoglieva il ricorso del pensionato, riconoscendo la decorrenza dalla cessazione dal servizio; l’Istituto proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo di gravame muovendo dal tenore letterale dell’art. 167, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973: la condizione per la liquidazione d’ufficio è che il dipendente sia cessato dal servizio per infermità che l’Amministrazione ha riconosciuto dipendenti da causa di servizio. Richiama, in termini, la propria sent. n. 871/2016.

Nel caso di specie, la cessazione è avvenuta per dispensa disposta con d.m. del 2 agosto 2012 e, in ragione dell’insussistenza di quella condizione, il dipendente ha correttamente presentato domanda ai sensi dell’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973. In quella sede egli avrebbe potuto dedurre anche gli esiti dell’ictus, interdipendenti con la lesione del ginocchio già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La Corte esclude che il giudizio negativo espresso dal CVCS nel 2011 abbia efficacia preclusiva. Quel parere è atto endoprocedimentale, e alla data della cessazione e della domanda non era ancora intervenuto il provvedimento amministrativo di diniego dell’interdipendenza, adottato nel 2014. Il principio di unicità dell’accertamento, previsto dall’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, non rileva in senso contrario.

Il ragionamento del primo giudice presuppone una sorta di pregiudizialità amministrativa non contemplata dall’ordinamento. Poiché la sfera cognitiva del giudice contabile è autonoma e distinta da quella del giudice amministrativo, un eventuale rigetto della domanda di pensione privilegiata avrebbe potuto essere impugnato innanzi al giudice delle pensioni, senza attendere la definizione del giudizio amministrativo.

Ne segue che l’INPS ha correttamente ancorato la decorrenza economica della pensione di prima categoria alla domanda del 2021, restando irrilevanti le conseguenze economiche del ritardo e gli argomenti fondati sugli artt. 24 e 97 Cost. Il primo motivo è accolto e il secondo resta assorbito; l’appello è quindi accolto, con condanna dell’appellato alle spese di lite per entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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