Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sull’accertamento dell’invalidità civile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 174 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, ex artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, ha carattere esclusivo, è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione, nonché quelle relative al sorgere e al modificarsi del diritto alla pensione. La domanda di mero accertamento dell’invalidità civile, nella maggiore percentuale richiesta, esorbita da tale ambito e involge una prestazione pubblica di natura assistenziale. La relativa cognizione appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ex art. 442 cod. proc. civ., con conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di una struttura sanitaria con ruolo infermieristico, era stata riconosciuta invalida civile nella misura del 74%. In sede di revisione, la Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, con verbale del 18 gennaio 2023, aveva invece concluso per il non riconoscimento dello stato invalidante, ritenendo la patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa inferiore a un terzo.

Con ricorso depositato il 9 agosto 2023 la ricorrente ha chiesto l’accertamento di un’invalidità non inferiore al 74%, il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 e la condanna dell’istituto previdenziale all’aggiornamento della posizione assicurativa. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità della domanda, per mancata presentazione dell’apposita istanza e per inapplicabilità della disciplina invocata, e comunque l’infondatezza nel merito per difetto del requisito sanitario.

La Motivazione della Corte

Nel corso dell’udienza di discussione il difensore della ricorrente ha rinunciato alle domande di condanna e ha riformulato la pretesa, chiarendo che l’istanza era volta esclusivamente al riconoscimento dell’invalidità civile nella misura non inferiore al 74%. L’istituto previdenziale ha quindi eccepito il difetto di giurisdizione della Corte in favore del giudice del lavoro.

Il giudice ricostruisce anzitutto il perimetro della giurisdizione contabile. La giurisdizione in materia di pensioni, ex artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, ha carattere esclusivo: è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione, comprese quelle relative al sorgere e al modificarsi del diritto alla pensione.

Su questa base la Corte verifica il petitum sostanziale, cioè l’oggetto effettivo della domanda così come riformulata. La pretesa, una volta cadute le domande di condanna, involge direttamente ed esclusivamente il riconoscimento dell’invalidità civile. Si tratta di una prestazione pubblica di natura assistenziale, estranea alla materia pensionistica e riconducibile invece alla competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ex art. 442 cod. proc. civ.

La Corte declina pertanto la giurisdizione in ordine alla domanda di mero accertamento dell’invalidità nella maggiore percentuale del 74%, appartenendo la stessa all’autorità giudiziaria ordinaria. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Codice di giustizia contabile, trattandosi di pronuncia su questione pregiudiziale. Il dispositivo dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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