Natura assistenziale dell’assegno alimentare e ininfluenza degli aumenti contrattuali sul trattamento pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 154 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno alimentare corrisposto al dipendente sospeso cautelarmente dal servizio ha natura assistenziale e non retributiva, trovando fondamento nell’assicurazione delle esigenze di vita di chi, pur inquadrato nei ruoli dell’amministrazione, non svolge servizio effettivo. Da tale qualificazione deriva l’impossibilità di valorizzarlo ai fini pensionistici, in coerenza con la previsione dell’art. 8, d.P.R. n. 1092/1973, che esclude dal computo del trattamento di quiescenza il tempo trascorso in sospensione con privazione dello stipendio. Il collegamento tra i benefici economici riconosciuti ex post per il biennio di vigenza contrattuale e l’assegno alimentare non ne muta la natura, che resta assistenziale e non coordinata sinallagmaticamente ad una prestazione lavorativa effettiva. La mancata percezione di retribuzione rilevante a fini previdenziali impedisce l’applicazione degli incrementi contrattuali al trattamento pensionistico.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con qualifica di funzionario tributario, chiedeva la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione degli incrementi economici introdotti dal CCNL Comparto Ministeri del 16.5.1995 per il biennio 1994/1995. Dopo il collocamento in quiescenza aveva percepito per anni un trattamento provvisorio; l’istanza di liquidazione definitiva veniva accolta dall’Agenzia nel 2021, con decorrenza 1.12.1994 e demandando all’INPS la determinazione degli aumenti di legge.

Con successiva istanza il ricorrente domandava l’applicazione degli aumenti contrattuali al trattamento pensionistico. L’Agenzia rigettava la richiesta rilevando che il dipendente era stato sospeso cautelarmente dal servizio dal 15.3.1993 sino al licenziamento e che l’ultima retribuzione percepita era anteriore al CCNL invocato. Reiterate le richieste senza esito, il ricorrente adiva la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’amministrazione al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico affronta direttamente il merito in assenza di questioni preliminari e rigetta il ricorso. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’assegno alimentare previsto dall’art. 82 T.U. n. 3/1957: secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 15799/2022; Cons. Stato n. 1781/2010; Corte conti n. 134/2018) esso non ha natura retributiva, ma assistenziale, perché assicura le esigenze di vita di chi, pur inquadrato nei ruoli, non rende servizio effettivo.

Da questa premessa la Corte trae la conseguenza dell’impossibilità di computare l’assegno a fini pensionistici, richiamando specifici precedenti contabili (Corte conti n. 8/2023, n. 318/2019, n. 77/2022) e la previsione dell’art. 8, d.P.R. n. 1092/1973, che non computa il tempo trascorso in sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio.

Il ricorrente sosteneva che gli artt. 32 e 27 del CCNL 1994/1995 determinassero il superamento di tale lettura, poiché il primo estende gli aumenti stipendiali al trattamento ordinario di quiescenza e il secondo quantifica l’indennità al 50% della retribuzione fissa mensile. La Corte replica che il collegamento tra benefici economici e assegno non determina una diversa qualificazione della natura assistenziale dell’emolumento.

La motivazione conclude che l’assegno, non coordinato sinallagmaticamente ad una prestazione lavorativa effettiva, resta irrilevante a fini previdenziali. Il ricorrente, durante il biennio 1994/1995, non svolse attività lavorativa e non percepì retribuzione rilevante. La pretesa viene quindi respinta, con compensazione delle spese per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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