Rito abbreviato contabile: pagamento tempestivo e definizione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 159 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato del processo contabile, disciplinato dall’art. 130 del codice di giustizia contabile, si conclude con una sentenza che accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata dal collegio nel decreto di ammissione. Il pagamento integrale entro il termine perentorio di trenta giorni esaurisce la pretesa risarcitoria e determina la definizione del giudizio, senza margini per ulteriori accertamenti di merito sulla responsabilità. La funzione deflattiva e di pronto incameramento delle somme trova attuazione nella verifica del versamento e nell’adozione della pronuncia di definizione ai sensi del comma 8. Il collegio provvede sulle spese, che possono essere compensate quando sussistano giusti motivi e vi sia accordo delle parti. La sentenza così pronunciata è espressamente non impugnabile in primo grado.

Il Fatto

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio un medico neurochirurgo per il risarcimento di un pregiudizio erariale quantificato in 72.000 euro, asseritamente cagionato all’azienda sanitaria di appartenenza. Il danno derivava dalla definizione stragiudiziale di un contenzioso con una paziente, che aveva ottenuto il ristoro dei danni conseguenti a un intervento chirurgico. La notizia di danno era pervenuta all’organo requirente mediante denuncia dell’azienda sanitaria.

Il convenuto, dopo aver contestato la fondatezza della pretesa, ha presentato istanza di definizione abbreviata ai sensi dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016, offrendo il pagamento di 21.600 euro, pari al trenta per cento della somma richiesta. La Procura ha espresso parere favorevole sull’an e sul quantum. Il collegio ha accolto l’istanza con decreto, fissando la somma e il termine per il versamento.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 130, comma 1, del codice di giustizia contabile, che configura il rito abbreviato come alternativo a quello ordinario, con funzione deflattiva e con lo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie. La richiesta, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, deve essere presentata a pena di decadenza nella comparsa di risposta e comporta il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa azionata in citazione.

I successivi commi 6 e 7 attribuiscono al collegio il compito di deliberare in camera di consiglio sulla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il collegio determina la somma e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Fissa poi l’udienza in cui, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento in unica soluzione.

Nel caso di specie, l’ammissione al rito abbreviato è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto. La documentazione depositata comprova il versamento e il successivo incameramento da parte dell’amministrazione sanitaria. Il collegio rileva pertanto che le formalità previste dal rito speciale risultano espletate.

Su queste premesse la Corte dichiara la definizione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile. Quanto alle spese, sussistono giusti motivi, nell’accordo delle parti, per disporre l’integrale compensazione. La pronuncia resta non impugnabile in primo grado, come previsto dal comma 9.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *