Danno all’immagine da giudicato penale e sospensione Covid dei termini prescrizionali (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 158 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione, l’esercizio dell’azione risarcitoria è subordinato all’accertamento, con sentenza penale irrevocabile di condanna, della commissione del reato. Il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che tale condizione si sia verificata, ai sensi dell’art. 2935 c.c., e resta sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, nella formulazione estesa dalla legge di conversione, opera anche per i termini preprocessuali e rende tempestiva l’azione erariale proposta dalla Procura contabile. Il limite delle sole fattispecie delittuose comprese nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale non opera più a seguito dell’abrogazione dell’art. 7 legge n. 97/2001, richiamato dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio quattro appartenenti, all’epoca dei fatti, alla Polizia Locale di Milano, per il danno all’immagine arrecato al Comune. Il pregiudizio derivava dai fatti accertati con sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione n. 49833 del 3.7.2018, relativi alla falsificazione e alla cessione a terzi di permessi di sosta, con contestazione quantificata in euro 70.000,00.
Due convenuti hanno chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con proposta di pagamento pari al 50% della somma individualmente ascritta, e hanno versato l’importo fissato dal Collegio. Per i due convenuti residui, che non hanno optato per il rito abbreviato, la causa è stata trattenuta in decisione. In udienza la Procura ha chiesto la riduzione del 50% della contestazione iniziale, stante la definizione del giudizio per due dei quattro convenuti.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la condizione dell’azione, individuata nel giudicato penale di condanna previsto dall’art. 51, comma 6, d.lgs. n. 174/2016. Il Collegio ribadisce in via incidentale che il limite alle sole fattispecie delittuose del Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, per le quali è ammissibile l’azione per pregiudizio all’immagine, non opera più a seguito dell’abrogazione dell’art. 7 legge n. 97/2001, richiamato dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. g), allegato III al d.lgs. n. 174/2016.
Sull’eccezione di prescrizione, la Corte richiama il principio per cui, nel danno all’immagine, il termine non decorre prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, che nella specie è intervenuto il 3.7.2018. Il primo atto interruttivo è stata la notificazione dell’invito a fornire deduzioni, avvenuta il 6/8 settembre 2023.
Il Collegio esamina poi la sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, estesa prima al 31 luglio e poi al 31 agosto 2020. La dizione testuale della norma sancisce una sospensione senza altri limiti delle prescrizioni in corso. Secondo l’indirizzo della giurisprudenza contabile richiamato, la proroga legislativa dispiega efficacia sia per i termini processuali sia per quelli preprocessuali. La sospensione ope legis di oltre cinque mesi ha dunque reso tempestiva l’azione erariale.
Nel merito, la prova della responsabilità dei due convenuti residui emerge dalle dichiarazioni rese in sede penale e dalle risultanze dibattimentali, recepite e condivise. Sulla quantificazione, la Corte esclude che le sentenze di condanna civile in sede penale vincolino il giudice contabile, salvo integrale recupero risarcitorio, richiamando l’indipendenza dei profili istituzionali delle due giurisdizioni. Valutati la qualifica dei convenuti, la reiterazione degli episodi, il concorso nei reati, la rilevanza mediatica e i recuperi già intervenuti, il Collegio ascrive in solido la somma di euro 30.000,00, con rivalsa interna pari al 50% ciascuno, oltre interessi legali dal deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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