Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio con sentenza non impugnabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 26 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 del codice di giustizia contabile, il collegio, accertato il tempestivo e regolare versamento della somma determinata nel decreto di ammissione, definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese. La sentenza pronunciata in primo grado in esito al rito speciale è espressamente non impugnabile. Le spese del giudizio si pongono a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, quando dagli elementi probatori in atti risulti con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto. La definizione agevolata presuppone il previo e concorde parere del pubblico ministero e il rispetto del limite del 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Il Fatto

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico del Servizio Sanitario Regionale, in servizio nel periodo 2008-2013, chiedendo la condanna al risarcimento di un pregiudizio erariale quantificato in complessivi euro 12.417,36. L’organo requirente ha contestato lo svolgimento di attività professionale esterna in incompatibilità rispetto al rapporto di lavoro espletato in regime di esclusività, con conseguente percezione di compensi e di una retribuzione superiore a quella spettante.

Il convenuto si è costituito e ha formulato istanza di definizione abbreviata del giudizio ai sensi dell’art. 130, d.lgs. n. 174/2016, offrendo il pagamento di euro 5.278,00. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole, sia sull’an sia sul quantum, ravvisando un arricchimento connotato da colpa grave o gravissima e non da dolo. Con decreto il collegio ha accolto l’istanza e fissato il termine per il versamento; un successivo decreto ha corretto l’indicazione dell’amministrazione danneggiata.

La Motivazione della Corte

Il collegio richiama il disposto dell’art. 130, comma 1, del codice di giustizia contabile, che configura il rito abbreviato come alternativo al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario. Il ricorso al rito presuppone il previo e concorde parere del pubblico ministero e si sostanzia nel pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

I successivi commi 6 e 7 disciplinano la fase di ammissione: il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera sulla richiesta motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Segue l’udienza in camera di consiglio nella quale il collegio accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.

Il comma 8 statuisce che il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese; il comma 9 qualifica espressamente non impugnabile la sentenza pronunciata in primo grado. Nel caso di specie, l’ammissione al rito abbreviato è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto di ammissione, come comprovato dalla ricevuta del bonifico e dalla successiva reversale di incasso.

Deve pertanto essere dichiarata la definizione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile. Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, il collegio le pone a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto, nonostante la definizione agevolata del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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