Cessazione della materia del contendere su riliquidazione pensione e scatti CCNL (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 44 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente riconosciuto la pretesa del ricorrente e la relativa soddisfazione risulti documentata in atti, con adesione delle parti. La declaratoria di estinzione del giudizio consegue alla verifica di questa duplice condizione, non alla sola richiesta dell’Istituto. La compensazione delle spese di lite è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e può fondarsi sulle peculiarità della fattispecie concreta, anche in presenza di un riconoscimento della pretesa in corso di causa.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione cessata dal servizio il 31 agosto 2017 e titolare di pensione anticipata, ha adito la Corte dei conti lamentando che la liquidazione del trattamento fosse stata effettuata senza tenere conto degli incrementi stipendiali previsti dalla tabella A1 del CCNL 19.4.2018. Ha chiesto la riliquidazione della pensione con pagamento delle differenze arretrate, maggiorate di interessi e rivalutazione.
L’INPS si è costituito affermando e documentando di aver già provveduto alla riliquidazione in conformità alle richieste della ricorrente, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In udienza la parte ricorrente ha aderito a tale richiesta, confermata dall’Istituto, chiedendo però il riconoscimento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in composizione monocratica, ha verificato la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere sulla base della documentazione prodotta dall’INPS e della concorde istanza delle parti. La decisione non si fonda su una valutazione astratta della fondatezza della domanda, ma sulla constatazione che la pretesa azionata ha trovato integrale soddisfazione nel corso del giudizio.
La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, non essendo più attuale l’interesse alla pronuncia sul diritto vantato dalla ricorrente. Il thema decidendum si è esaurito per effetto dell’attività satisfattiva dell’Istituto, documentata agli atti e non contestata.
Sul governo delle spese, il giudice ha disposto la compensazione, valorizzando le peculiarità della fattispecie di causa. La statuizione riflette l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto in materia, che consente di non addossare l’onere alla parte soccombente in senso sostanziale quando le circostanze del caso lo giustifichino.
Il dispositivo chiude con la declaratoria di estinzione e la compensazione delle spese, definendo il giudizio senza pronuncia sul merito della domanda di riliquidazione.
Nota della Redazione
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