Estinzione del processo pensionistico per inattività annuale della parte ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 283 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il processo si estingue se, per un anno, non sia presentata domanda di fissazione di udienza o non sia compiuto alcun altro atto di procedura, ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.g.c. L’estinzione consegue ope legis al decorso del termine annuale di inattività, in un processo improntato al principio dell’impulso di parte. La declaratoria giudiziale ha natura meramente dichiarativa dell’effetto già verificatosi e può essere pronunciata d’ufficio, previa comunicazione alla parte del decreto di fissazione dell’udienza per la delibazione, nel rispetto delle garanzie difensive. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione indiretta, impugnava dinanzi alla Corte dei conti il provvedimento con cui l’INPS aveva richiesto la restituzione della somma di euro 7.137,43, deducendo l’illegittimità della richiesta per presunta incumulabilità di una parte del trattamento con i redditi personali percepiti nell’anno 2019 e, comunque, l’irripetibilità delle somme per violazione del termine decadenziale di cui all’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991.
Il ricorso risultava depositato in data 24.10.2023. Dalla predetta data, tuttavia, non risultavano depositati atti di procedura per oltre un anno. Il giudice adottava quindi, in data 27.3.2026, decreto di fissazione di udienza per la delibazione della causa di estinzione del giudizio, ritualmente comunicato alla parte ricorrente, che non aveva formulato osservazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la disposizione dell’art. 111, comma 3, c.g.c., la quale prevede l’estinzione del processo qualora, per un anno, non sia presentata domanda di fissazione di udienza o non sia compiuto alcun altro atto di procedura. L’istituto dell’abbandono, prosegue il giudice, risponde all’interesse generale di non protrarre la condizione di inattività del processo, allorquando non intervenga, quantomeno annualmente, un atto che manifesti la volontà di riattivarlo e proseguirlo.
La giurisprudenza contabile, richiamata dalla sentenza (in particolare Corte dei conti, Sez. II app., n. 53/2025 e Corte dei conti, Sez. II app., n. 385/2018), ha chiarito che la disciplina è diretta a far prevalere l’interesse generale alla certezza del diritto e alla stabilizzazione delle situazioni giuridiche sostanziali, rispetto all’inerzia dell’attore, la cui indifferenza per la definizione del contenzioso si pone in contrasto con l’esigenza della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
Nel processo pensionistico, di natura dispositiva e improntato al principio dell’impulso di parte, la parte ha l’onere di dare impulso annualmente al processo, a pena di estinzione. L’istituto, osserva la Corte, è assimilabile alla perenzione nel processo amministrativo, condividendone le esigenze sottostanti. L’onere di confermare annualmente l’interesse alla definizione si giustifica anche per l’eventualità che la res contenziosa si risolva inter partes dopo la proposizione del ricorso.
Nel caso di specie, nessun atto di procedura era stato posto in essere dal 24.10.2023 per oltre due anni. La Corte dichiara quindi l’estinzione del processo, con efficacia sin dal 24.11.2024, ossia decorso un anno, al netto della sospensione feriale dei termini, dall’ultimo valido atto processuale. La causa di estinzione, rilevata d’ufficio, era stata portata a conoscenza della parte mediante il decreto di fissazione dell’udienza, con conseguente rispetto delle garanzie di difesa ex artt. 7, comma 2, e 101, comma 2, c.p.c. Nulla è dovuto per le spese di lite e di sentenza.
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Nota della Redazione
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