Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese in riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 43 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, pronunciata in materia di riliquidazione pensionistica a seguito dell’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente in corso di giudizio e dell’accordo delle parti, determina l’estinzione del giudizio. La sopravvenuta definizione della pretesa economica per effetto della condotta satisfattiva dell’ente previdenziale non impone, di per sé, la condanna dello stesso alle spese processuali. Il giudice contabile può disporre la compensazione delle spese quando ricorrono giustificati motivi, valutabili alla luce della evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e delle peculiarità del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, agisce per ottenere l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante l’applicazione del coefficiente di rendimento del 44% sui periodi di servizio resi fino al 31 dicembre 1995, ai fini del calcolo della base pensionabile, con condanna alle differenze economiche arretrate, interessi legali e rivalutazione. Invoca l’art. 54, comma primo, d.P.R. n. 1092/1973.

Nel corso del giudizio l’ente previdenziale provvede, in via amministrativa, alla riliquidazione della pensione in senso favorevole al ricorrente, riconoscendo arretrati e accessori, e chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il ricorrente conferma l’avvenuta soddisfazione della propria pretesa e concorda sull’iniziativa, insistendo però per la condanna dell’ente alle spese processuali. La questione giunge quindi al giudice contabile per la sola regolamentazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’ente previdenziale ha documentato la riliquidazione in misura più favorevole della pensione del ricorrente, producendo la pertinente documentazione. La richiesta di cessazione della materia del contendere incontra l’adesione del ricorrente. Sul punto le parti manifestano una posizione concorde.

La cessazione della materia del contendere trova così conferma sul piano documentale e nell’accordo delle parti. Il giudice ne trae la conseguenza processuale espressamente qualificata: l’estinzione del giudizio. La definizione nel merito della pretesa economica esaurisce l’interesse alla pronuncia di accertamento, essendosi la pretesa sostanziale integralmente soddisfatta.

Residua la sola questione delle spese processuali. Il ricorrente insiste per la condanna dell’ente; il giudice ritiene invece che sussistano ancora ragioni di compensazione. La decisione si fonda su due elementi espressamente valorizzati: la nota evoluzione del quadro giurisprudenziale e normativo in materia e le tempistiche procedimentali proprie della fattispecie di causa. Tali ragioni giustificano l’integrale compensazione, nonostante la sostanziale vittoria del ricorrente sul piano sostanziale.

La sentenza pronunciata in composizione monocratica dichiara quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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