Onere probatorio e non contestazione nel giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 68 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. trova ingresso in quanto espressione di principio generale richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c., e i fatti non specificamente contestati costituiscono argomento di prova ai fini del convincimento del giudice. Il ricorrente che deduca l’aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio è tenuto a provare il mutamento del quadro patologico, non essendo sufficiente la mera riproposizione di documentazione già valutata negativamente in un precedente giudizio. La consulenza tecnica d’ufficio non può sostituirsi alla carenza probatoria della parte, non sussistendo i presupposti per disporla quando la documentazione non è idonea a fondare la pretesa. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente aveva riportato un infortunio durante il servizio militare. Con decreto ministeriale del 15 marzo 2010 veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia. Formulata domanda di PPO nel 2015, la CMO ascriveva la patologia alla tabella B per quattro annualità. Nel febbraio 2023 il ricorrente presentava domanda di aggravamento, ma la CMO, con verbale del 31 marzo 2023, riteneva l’infermità non aggravata. Il Ministero rigettava quindi l’istanza con decreto dell’8.06.2023.

Il ricorrente impugnava il decreto davanti alla Corte dei conti, deducendo la violazione dell’art. 70 e dell’art. 183 del d.P.R. n. 1092/1973 e producendo perizia medico-legale e documentazione clinica a sostegno dell’irreversibilità e della cronicità del danno. Chiedeva il riconoscimento dell’ottava categoria della tabella A con decorrenza dalla domanda, in subordine la CTU. Il Ministero, costituitosi, eccepiva che quattro dei documenti prodotti erano già stati valutati negativamente in un precedente giudizio, richiamando la pronuncia di questa Sezione n. 120 del 9 maggio 2022, e deduceva la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

Il giudice supera preliminarmente il rilievo, rilevabile d’ufficio, relativo alla mancata chiamata in giudizio dell’amministrazione previdenziale, ritenendo il ricorso palesemente infondato nel merito. La questione centrale attiene all’onere probatorio a carico del ricorrente che deduca un aggravamento della patologia già riconosciuta.

La Corte rileva una evidente carenza probatoria. Gran parte della documentazione allegata era già stata oggetto di vaglio negativo nella pronuncia n. 120/2022, emessa previa consulenza tecnica d’ufficio che aveva confermato le statuizioni amministrative. Le due ulteriori certificazioni mediche prodotte non aggiungono nulla di sostanziale, non evidenziando le complicazioni patologiche che imporrebbero una nuova valutazione né un acquisito aggravamento.

Il Ministero aveva eccepito il proprio rilievo difensivo senza che il ricorrente vi contrapponesse alcuna replica, neppure in sede di discussione orale. Da qui il giudice trae argomento di prova ai sensi del principio di non contestazione dell’art. 115 c.p.c., applicabile al processo contabile come principio generale ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.g.c..

Quanto alla richiesta di CTU, la Corte esclude che possa essere disposta, in ragione dell’insussistenza di documentazione utile a fondamento della pretesa. Il mezzo istruttorio non può supplire alla carenza probatoria della parte. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in favore del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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