Giudizio di conto improcedibile per difetto di qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 44 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale determina il difetto di legittimazione passiva di costoro nel giudizio di conto. La qualifica di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, essa spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Il difetto di tale qualità comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio, restando impregiudicata la regolarità della gestione, da accertare nei confronti del soggetto effettivamente legittimato.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione di un agente contabile, rendicontata su un conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 e presentata in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società partecipata.

Nella relazione si contestavano due profili: l’assenza di un valido atto di parifica, per difetto di sottoscrizione digitale della dicitura di conformità; e il difetto della qualifica di agente contabile, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione, l’agente e il pubblico ministero concludevano per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione, rilevando l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; e, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.

Sul secondo profilo, dagli accertamenti del magistrato istruttore emergeva che il convenuto rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La Corte sottolinea che tale disposizione individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali e che non potevano averla, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo. Essa risultava in contrasto con i principi della legislazione statale, che individuano l’agente contabile nel soggetto con il maneggio dei beni oggetto del conto e, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario con la disponibilità dei diritti di socio, come desumibile dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, TUSP e dall’art. 137 c.g.c..

Caducata la norma regionale, non è più sostenibile la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né è configurabile un agente contabile di fatto, mancando il maneggio. Difettando la legittimazione passiva, il giudizio va dichiarato improcedibile. La declaratoria non definisce la regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto con l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2021, e l’amministrazione regionale è tenuta ad acquisirlo e parificarlo ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, ferme le competenze della Procura erariale. Nulla sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e la mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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