Nessuna responsabilità erariale per compenso al presidente quiescente di società in house (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 2 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa per danno erariale non è configurabile a titolo di colpa grave quando, al momento del fatto, l’interpretazione della norma applicata era oggettivamente incerta e la soluzione poi accolta dal giudice contabile si è consolidata solo in epoca successiva. Il divieto di conferire incarichi onerosi a soggetti in quiescenza, previsto dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 come modificato dall’art. 6, d.l. n. 90/2014, va esteso anche ai lavoratori autonomi; tuttavia l’adesione dell’amministratore a un orientamento ministeriale difforme, anteriore e motivato, esclude la grave negligenza. Il rappresentante dell’azionista pubblico che si limiti a recepire la designazione già deliberata dalla Giunta non risponde del successivo compenso fissato dal consiglio di amministrazione, perché da quella nomina non scaturisce automaticamente l’obbligo di pagamento.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il presidente e due membri del consiglio di amministrazione di una società in house regionale, oltre all’assessore al bilancio intervenuto all’assemblea, chiedendo la condanna al risarcimento di euro 407.504,21. La somma corrispondeva agli emolumenti liquidati al presidente per il triennio 2014-2017, soggetto collocato in quiescenza dal 2007 come dottore commercialista ma ancora attivo come libero professionista.
Secondo l’accusa, la retribuzione era vietata dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, nel testo modificato dal d.l. n. 90/2014, e la spesa costituiva danno erariale privo di titolo. La responsabilità era contestata a titolo di dolo e, in via subordinata, di colpa grave. Nel corso del giudizio si accertava il decesso di uno dei convenuti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione dichiara l’estinzione del processo nei confronti del convenuto deceduto, ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c., su richiesta del pubblico ministero. Respinge poi l’eccezione di nullità dell’atto di citazione: la norma richiamata dalla difesa è abrogata, e comunque l’organo requirente aveva preso posizione sulle deduzioni, come richiesto dall’art. 87 c.g.c.
Quanto all’assessore, la Corte ritiene che la sua condotta si sia esaurita nel recepire la designazione della Giunta e nel proporre la nomina in assemblea. Da tale atto non derivava alcun obbligo automatico di corrispondere emolumenti, rimessi alle valutazioni successive del consiglio di amministrazione. Il richiamo ai criteri della D.G.R. n. VIII/4838 del 15.6.2007 non precludeva la verifica di situazioni ostative. Il pregiudizio si concentra nella delibera consiliare del settembre 2014: l’assessore è quindi prosciolto.
Sul merito, la Corte riconosce che il divieto va esteso a tutti i lavoratori in quiescenza, dipendenti e autonomi, secondo l’orientamento delle Sezioni regionali di controllo consolidatosi dal 2017. Nega però la colpa grave. Subito dopo l’entrata in vigore della norma era insorta una questione interpretativa, risolta in senso contrario dalle circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 6/2014 e n. 4/2015, che escludevano i lavoratori autonomi. L’interpretazione restrittiva si è radicata solo in epoca successiva alla vicenda.
La Corte richiama la nozione di colpa grave come palese violazione delle norme o trascuratezza immediatamente percepibile, e cita la Corte cost. n. 371/1998 sulla finalità della responsabilità amministrativa, che deve operare come stimolo e non come disincentivo. Ne consegue il rigetto della domanda e l’assorbimento della questione di legittimità costituzionale proposta. Le spese sono liquidate d’ufficio a carico della società ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174/2016, in euro 4.000,00 per ciascun convenuto, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.