Inammissibile il parere del Comune su convenzione per foresteria sanitaria (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 52 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere indirizzata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è inammissibile sotto il profilo soggettivo quando proviene da un ente locale e non dalla Regione o dalla Provincia autonoma, unici titolari della legittimazione ad accedere alla funzione consultiva “anche per conto” degli enti locali, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e dell’art. 6, comma 3-ter, del d.P.R. n. 305/1988. La medesima richiesta è inammissibile sotto il profilo oggettivo se investe una concreta attività gestionale dell’ente, priva dei requisiti di generalità e astrattezza. La funzione consultiva non si estende a qualsiasi attività amministrativa con riflessi finanziari, ma resta circoscritta alla materia della contabilità pubblica. L’asseverazione preventiva di una specifica scelta discrezionale dell’amministrazione determina inoltre una interferenza tra funzione consultiva e attività amministrativa, con possibile sovrapposizione rispetto alle funzioni giurisdizionali e requirenti.
Il Fatto
Il Segretario Generale del Comune di Borgo Valsugana ha trasmesso alla Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, una richiesta di parere avente ad oggetto la convenzione da stipulare con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per l’utilizzo di un edificio di proprietà comunale, composto da sette appartamenti attualmente liberi.
L’immobile, in origine destinato a soggetti anziani e per il quale il Consiglio comunale aveva deliberato la cessione, sarebbe dovuto servire, ad uso foresteria con affitti brevi, per ospitare studenti di medicina in tirocinio presso l’ospedale, medici in formazione specialistica, personale sanitario neo-assunto e dipendenti impegnati in turni di guardia. Il Comune ha prospettato di affidare la gestione alla società mista partecipata Valsugana Sport srl, previa modifica del contratto di servizio, e ha formulato quattro quesiti: compatibilità dell’uso con le finalità istituzionali, possibilità di affidamento della gestione alla società, gestione diretta dell’attività di foresteria, criteri di determinazione dei corrispettivi d’utilizzo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare l’ammissibilità della richiesta, sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo, anticipando l’esito di inammissibilità per entrambi i profili. Quanto al primo, la Corte ricostruisce la speciale disciplina autonomistica applicabile al territorio, rilevando che la legittimazione a interloquire spetta esclusivamente alla Regione e alla Provincia autonoma, che agiscono tramite i propri organi rappresentativi e “anche per conto” degli enti locali.
Il combinato disposto dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e dell’art. 6, comma 3-ter, del d.P.R. n. 305/1988 attribuisce la titolarità dell’accesso all’attività consultiva ai soli due enti predetti, allo scopo di evitare la disorganica proliferazione di richieste provenienti dal medesimo ente. La richiesta, pervenuta dal Segretario comunale, è pertanto inammissibile sotto il profilo soggettivo. La Sezione richiama sul punto le proprie precedenti deliberazioni nn. 9/2015/PAR, 5/2023 e 53/2023.
Sul piano oggettivo, la Corte ribadisce che l’attività consultiva non è consulenza a carattere generale, ma attività ermeneutica prestata in posizione di neutralità e indipendenza. La nozione di contabilità pubblica, secondo l’indirizzo nomofilattico della Sezione delle Autonomie, ricomprende la disciplina dei bilanci e degli equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, il patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli, ma non qualsiasi attività amministrativa con riflessi finanziari.
La Sezione osserva che i quesiti sottoposti non possiedono i requisiti di generalità e astrattezza: essi sollecitano una valutazione preventiva di legittimità su una specifica operazione gestionale di immobili comunali, ai suoi primi sviluppi, rimessa all’autonomia decisionale e ai poteri discrezionali dell’ente. Ne deriva, oltre all’estraneità alla materia della contabilità pubblica, una inammissibile interferenza tra funzione consultiva e attività amministrativa, con possibile sovrapposizione rispetto alle funzioni giurisdizionali, requirenti e giudicanti della Corte e di altre magistrature.
La richiesta è quindi dichiarata inammissibile sotto entrambi i profili. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Sindaco di Borgo Valsugana.
Nota della Redazione
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