Nessuna valorizzazione dell’anzianità oltre l’80% per il militare in ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 6 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’integrazione dell’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011 ad opera dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, il trattamento pensionistico non può eccedere quello liquidabile con le regole vigenti prima della riforma Fornero. Per il personale militare che al 31.12.2011 abbia già raggiunto l’aliquota di rendimento dell’80% della base pensionabile, ai sensi dell’art. 54, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973, l’ulteriore anzianità maturata dopo il 31.12.2011 non produce alcun beneficio economico aggiuntivo. La quota contributiva non consente di superare il tetto dell’80%, già conseguito nel sistema retributivo. Il periodo trascorso in ausiliaria riceve valorizzazione solo mediante l’applicazione del coefficiente di trasformazione ai contributi accantonati. L’INPS, quale ordinatore secondario di spesa, è legittimato passivo nelle controversie pensionistiche dei militari.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio per limiti di età e transitato in ausiliaria, aveva ottenuto la liquidazione del trattamento di quiescenza con il sistema retributivo. A seguito di istanza di ricalcolo, la Direzione Generale per la Previdenza militare e della Leva, con la circolare del 4 agosto 2021, aveva limitato la rideterminazione ai sensi dell’art. 1864 C.O.M. ai soli pensionati con periodo di servizio maturato dopo il 1.1.2012 e che non avessero raggiunto la massima anzianità contributiva dell’80%.
Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento con valorizzazione di tutti i contributi versati dal 1.1.2012 sino all’ultimo giorno di servizio effettivo, comprendendo il periodo in ausiliaria, e dei contributi versati sugli accessori corrisposti per attività extra ordinarie. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto e, in subordine, la prescrizione delle differenze.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico respinge l’eccezione preliminare dell’INPS. L’Istituto, pur ordinatore secondario di spesa, è legittimato passivo, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Corte dei conti, Sez. III di Appello n. 78/2023; Sez. Toscana n. 29/2023; Sez. Emilia Romagna n. 34/2023).
Nel merito, la Corte ricostruisce il passaggio dalla riforma Dini alla riforma Fornero. Prima del d.l. n. 201/2011, le pensioni di chi aveva maturato più di 18 anni al 31.12.1995 erano liquidate interamente col sistema retributivo, entro l’aliquota massima dell’80% raggiungibile con 40 anni di anzianità. La riforma Fornero ha introdotto il sistema contributivo pro-rata per l’anzianità maturata dal 1.1.2012, con la quota C calcolata secondo tale criterio.
Il legislatore ha poi corretto un effetto distorsivo: chi al 31.12.2011 aveva già 40 anni di anzianità finiva per beneficiare di una quota contributiva aggiuntiva pur avendo raggiunto il massimo retributivo. Con l’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 è stato introdotto il doppio calcolo, con applicazione del trattamento meno favorevole tra quello ante riforma e quello pro-rata; il comma 708 ne ha disposto l’applicazione anche ai trattamenti già liquidati dal 1.1.2015.
Da ciò deriva che, poiché le aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l’80% della base pensionabile, nessun vantaggio può trarre il ricorrente dalla quota contributiva. L’ulteriore anzianità successiva al 31.12.2011 resta irrilevante per chi già possedeva la massima aliquota (Corte dei conti, Sez. III d’Appello n. 172/2022; Sez. I d’Appello n. 187/2022). Il periodo in ausiliaria riceve valorizzazione solo con il nuovo coefficiente di trasformazione applicato ai contributi accantonati (art. 1871, comma 2, d.lgs. n. 66/2012).
Il ricorso è pertanto respinto. La particolarità e complessità delle questioni giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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